Revocazione esclusa per la valutazione processuale del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 24713 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto non consente di sindacare una decisione in rito fondata sulla verifica della conformità del ricorso ai requisiti formali e documentali previsti per il giudizio di cassazione. L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata di un fatto risultante dagli atti, non in una valutazione giuridica del contenuto del ricorso o della mancanza dei relativi allegati. La revocazione può quindi rilevare soltanto quando il documento risulti effettivamente prodotto e la Corte, per mera svista, non ne abbia percepito la presenza. Non è invece deducibile come errore di fatto il dissenso sulla necessità di illustrare e depositare l’atto richiamato.
Il Fatto
La società era stata dichiarata fallita dal tribunale. La corte d’appello aveva respinto il reclamo e la successiva impugnazione per cassazione era stata dichiarata inammissibile. In quel giudizio la società aveva contestato la legittimazione della banca istante, sostenendo che il credito fosse stato già ceduto a un altro soggetto.
Con un successivo ricorso per revocazione, la società ha dedotto che il mancato accoglimento di quel motivo dipendesse da un errore di fatto. A suo avviso, la data e l’efficacia della cessione erano circostanze pacifiche, perché indicate dalla stessa cessionaria. L’inammissibilità sarebbe dunque derivata dall’erronea supposizione che tali elementi fossero contestati e privi di prova.
La Motivazione della Corte
La Corte individua anzitutto la natura della pronuncia sottoposta a revocazione. L’ordinanza precedente aveva adottato una decisione processuale, verificando la corrispondenza tra le forme necessarie del ricorso per cassazione e il modo in cui l’atto era stato formulato. Il motivo era stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva illustrato compiutamente il contenuto dell’atto di cessione e non lo aveva allegato al ricorso.
Questo giudizio, precisa la Corte, non poggia sulla supposizione che la cessione fosse contestata. Riguarda invece il rispetto degli oneri di formulazione e produzione richiesti per sottoporre la censura al giudice di legittimità. La prospettazione della società confonde quindi l’eventuale pacificità del fatto sostanziale con la distinta valutazione processuale circa l’adeguata illustrazione e documentazione del motivo. Anche se la controparte aveva indicato i dati della cessione, restava ferma la ragione in rito posta a fondamento della precedente ordinanza.
Il confine decisivo è quello tra svista percettiva e giudizio giuridico. Un errore revocatorio avrebbe potuto configurarsi se l’atto di cessione fosse stato realmente allegato e la Corte non se ne fosse accorta. In tale ipotesi l’errore avrebbe riguardato l’esistenza materiale di un documento negli atti. Al contrario, stabilire se il ricorso descriva in modo completo quel documento e soddisfi i requisiti imposti dal rito implica un apprezzamento in diritto. Tale apprezzamento non può essere nuovamente censurato attraverso la revocazione.
La Corte richiama, in termini conformi, Cass. nn. 13091/2026, 11101/2026, 13109/2024, 17179/2020 e 20635/2017, quindi dichiara inammissibile il ricorso. Poiché le parti intimate non hanno svolto difese, non provvede sulle spese. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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