Zona urbanizzata e vincolo paesaggistico: decisiva la classificazione al 6 settembre 1985 (Cass. 21987/2026)
Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza 15 giugno 2026, n. 21987
L’esclusione dal vincolo paesaggistico per le zone territoriali già urbanizzate richiede di accertare la classificazione effettiva dell’area alla data stabilita dalla legge.
Il principio
L’art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004 esclude determinate aree urbanizzate dal vincolo automatico, ma la parte che invoca l’esclusione deve dimostrare la pertinente classificazione urbanistica al 6 settembre 1985.
La vicenda
Gli imputati sostenevano che le opere ricadessero in una zona territoriale omogenea B e che, pertanto, non fosse applicabile il vincolo paesaggistico.
La decisione
La Corte ha esaminato l’applicazione degli artt. 142, comma 2, e 181, comma 1, del Codice, soffermandosi sulla documentazione urbanistica prodotta.
Ricadute operative
La verifica deve essere storica oltre che attuale: certificati e strumenti urbanistici devono attestare la classificazione dell’area alla data normativa di riferimento.