Antenne su terre di uso civico: torna il vincolo paesaggistico (Corte cost. n. 121/2026)
Con la sentenza n. 121 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 54-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), nella parte in cui escludeva il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici quando vi si installano infrastrutture di telecomunicazione. Resta invece in vigore l’altra parte della norma, che esonera queste opere dall’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso.
La norma. Gli usi civici sono diritti che appartengono a una collettività su terreni destinati storicamente al pascolo, alla legna, alla coltivazione. Quei terreni non si possono vendere né usucapire, e la destinazione non si può cambiare senza l’autorizzazione prevista dalla legge n. 1766 del 1927. Inoltre il Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 142, comma 1, lettera h) li qualifica come beni paesaggistici per legge. Nel 2023, con un decreto-legge collegato al PNRR, è stato inserito l’articolo 54-bis: per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità non serviva più né quell’autorizzazione né il rispetto del vincolo.
Il caso. Un’associazione regionale delle università agrarie del Lazio ha denunciato l’occupazione di terreni collettivi nel Comune di Valmontone. L’università agraria del luogo ha risposto di aver concesso in locazione una porzione di quei terreni a una società di telecomunicazioni per installarvi apparati di rete, sostenendo che l’articolo 54-bis rendeva superflua ogni autorizzazione. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha rimesso la questione alla Corte.
I dubbi sollevati. Secondo il Commissario mancavano i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge (articolo 77 della Costituzione); la norma sacrificava la tutela dell’ambiente e del paesaggio (articolo 9); privava le comunità titolari degli usi civici della possibilità di opporsi alle opere (articolo 24); privilegiava senza ragione le società di telecomunicazioni ed era irragionevole, perché decideva in astratto la compatibilità degli interventi (articolo 3).
Le censure respinte. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al decreto-legge: il provvedimento attuava il PNRR e la norma sulle reti digitali era coerente con quella finalità. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla disparità di trattamento, perché il giudice si era limitato a citare genericamente ospedali, autostrade e scuole, senza indicare una disciplina precisa di confronto. Ha poi salvato l’esonero dall’autorizzazione al mutamento di destinazione: il cambio di destinazione non fa uscire il bene dal patrimonio collettivo, non lo rende alienabile e non cancella di per sé il vincolo paesaggistico. Sul diritto di difesa ha osservato che l’articolo 24 riguarda l’accesso al giudice, non il contenuto dei diritti: i titolari degli usi civici possono comunque agire in giudizio e impugnare l’autorizzazione all’installazione, che gli enti locali devono rendere pubblica.
Il punto accolto. Diverso il giudizio sull’esclusione del vincolo paesaggistico. Con quella previsione il legislatore aveva stabilito in via generale e astratta che l’interesse alla diffusione delle reti prevale sulla tutela del paesaggio. Per la Corte non è ammissibile. I vincoli paesaggistici richiedono valutazioni specifiche, legate al singolo contesto territoriale e affidate alle autorità preposte alla tutela. Semplificare le procedure è possibile, ma semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia ambientale: l’equilibrio con gli altri interessi generali va cercato nel procedimento, caso per caso, secondo proporzionalità.
Cosa cambia in pratica. Sui terreni gravati da usi civici l’installazione di antenne e di altre infrastrutture di rete torna soggetta alla verifica di compatibilità paesaggistica: l’autorizzazione non può essere rilasciata ignorando il vincolo, e il parere contrario dell’amministrazione preposta alla tutela impedisce il perfezionamento del procedimento. Resta invece esclusa la separata autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso. Per chi vive in questi territori esiste di nuovo un controllo puntuale sull’impatto dell’opera; per gli operatori, il singolo sito va valutato e non dato per compatibile in partenza. La Corte ha infine rinnovato l’invito al legislatore a riordinare la disciplina degli usi civici.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/121