Balconi di apprezzabile profondità computabili nelle distanze tra edifici (Cass. civ. Sez. II n. 9036 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili. Costituiscono invece corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, ossia le solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza. Ne consegue che un balcone di profondità pari a metri 1,39 non può svolgere una funzione meramente ornamentale e deve essere considerato nel calcolo delle distanze. La terrazza a livello, che già prima dei lavori assolveva alla funzione di copertura con accesso e parapetto, non può invece qualificarsi come nuova costruzione per il solo fatto dell’apertura di un varco.

Il Fatto

I proprietari di un immobile hanno citato in giudizio il vicino per far accertare le violazioni commesse nella sopraelevazione del fabbricato confinante e ottenere la condanna all’eliminazione delle opere pregiudizievoli, oltre al risarcimento dei danni. La domanda è stata poi precisata con rinuncia nei confronti di uno dei convenuti. Il convenuto resisteva proponendo domanda riconvenzionale di arretramento del muro di confine, chiedendo l’indennità per l’occupazione abusiva del terreno.

Il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale, accertando lo sconfinamento del muro. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, escludendo dal computo delle distanze i balconi e qualificando come finitura accessoria l’ampliamento della terrazza, e ha rigettato la domanda risarcitoria. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati, per avere la Corte di merito escluso dal computo i balconi e l’ampliamento della terrazza, attribuendo loro funzione solo ornamentale o pertinenziale. Il motivo è parzialmente fondato.

La Corte conferma anzitutto la decisione quanto alla terrazza. Essa non può essere considerata nuova costruzione per il solo fatto dell’apertura di un varco che l’ha trasformata in terrazza a livello, poiché l’accertamento in fatto ha stabilito che già prima dei lavori aveva la stessa funzione, essendo dotata di accesso e parapetto e non configurando un volume.

Quanto ai balconi, la Corte ravvisa invece il vizio di violazione di legge per erronea sussunzione, che ricorre quando, fermo l’accertamento in fatto del giudice di merito, si registri una errata ricognizione della fattispecie astratta, senza necessità di contestare la valutazione delle risultanze di causa (Cass. Sez. III n. 19651 del 16.07.2024).

La sentenza impugnata aveva accertato che i balconi hanno profondità di metri 1,39. Pur muovendo da un corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di sporti, la Corte di merito ne ha fatto erronea applicazione, non considerando che non sono computabili solo le sporgenze con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle di particolari proporzioni, come gli aggetti anche scoperti di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché destinati a estendere la consistenza del fabbricato.

La Corte enuncia il principio cui intende dare continuità, richiamando Sez. II n. 18282 del 2016 e Sez. II n. 25191 del 17.09.2021: un balcone di profondità 1,39 metri non può svolgere funzione meramente ornamentale. Il secondo motivo, relativo al rigetto della domanda risarcitoria, è dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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