Opposizione a decreto ingiuntivo: eccezione di inesigibilità tempestiva e rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 10075 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente assume la veste di attore solo sul piano formale, mentre la posizione sostanziale di attore spetta al creditore opposto, sul quale grava l’onere di provare la sussistenza, la liquidità e l’esigibilità del credito. Le difese con cui l’opponente evidenzia l’inesistenza, l’invalidità o la non azionabilità del credito non integrano una domanda, ma costituiscono eccezioni. L’eccezione di mancata verificazione della condizione sospensiva cui è subordinata l’esigibilità non è eccezione in senso stretto, ma eccezione in senso lato, con la conseguenza che il fatto impeditivo è rilevabile d’ufficio dal giudice quando risulti legittimamente acquisito al processo e provato. I motivi che introducono per la prima volta in cassazione una questione interpretativa non prospettata nei gradi di merito sono inammissibili.
Il Fatto
Il Comune aveva aggiudicato i lavori a un’ATI e, insorta una controversia, aveva stipulato una transazione che prevedeva il pagamento del residuo saldo entro una certa data, purché l’impresa avesse realizzato il 65% dei lavori oggetto dell’appalto. La mandataria dell’ATI aveva ceduto il credito residuo a una banca, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per la somma richiesta.
Il Comune propose opposizione, deducendo la parziale incedibilità del credito e il rischio di pagare due volte in caso di azione revocatoria del curatore fallimentare. Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, rilevando che non era provata la verificazione della condizione di efficacia. La Corte d’appello rigettò l’appello della banca, ritenendo tempestiva la contestazione del Comune. La banca ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono inammissibili. La ricorrente non ha indicato l’atto processuale di appello nel quale sarebbe stata introdotta per la prima volta la questione sulla natura dell’evento contenuto nella transazione, da qualificarsi come semplice termine di adempimento anziché condizione. I motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. e risultano proposti per la prima volta nel giudizio di legittimità.
La Corte rileva inoltre l’assenza di interesse, poiché anche qualificando l’evento come termine resta non provata l’esigibilità della prestazione. La Corte territoriale, del resto, ha offerto un’interpretazione delle clausole del tutto plausibile, non scardinata dai parametri invocati.
Il terzo motivo è infondato. Sia il tribunale sia la Corte d’appello hanno correttamente ritenuto tempestive le difese del Comune. Nella disciplina processuale dell’epoca l’opponente aveva termine per sollevare le eccezioni in senso stretto fino a venti giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c., mentre l’istanza di revoca della provvisoria esecutività fu formulata in tempo utile. La Corte ribadisce il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 226 del 2001: nel processo vige la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni, salvo che la legge richieda l’iniziativa di parte.
Nella specie non si configura un’eccezione in senso stretto, ma un’eccezione in senso lato, sicché il fatto impeditivo è rilevabile d’ufficio se legittimamente acquisito e provato. La Corte richiama il principio per cui alle eccezioni in senso proprio, non rilevabili d’ufficio, corrisponde il divieto di art. 345, comma 2, c.p.c., mentre i fatti posti a base delle eccezioni improprie possono essere rilevati dal giudice. L’accertamento sulla contestazione rientra nell’interpretazione dell’atto di parte e non è sindacabile in cassazione.
Il quarto motivo è assorbito, per l’inammissibilità dei primi due e per la novità della questione. Le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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