Distanze legali e iura novit curia: il giudice applica i regolamenti comunali (Cass. civ. Sez. II n. 7431 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sulle distanze legali, allorché la parte abbia dedotto la violazione delle disposizioni regolamentari locali, il giudice d’appello deve acquisirne direttamente la conoscenza in applicazione del principio iura novit curia. Non è corretto addossare alla parte l’onere di indicare tempestivamente i regolamenti comunali applicabili, né qualificare come domanda nuova la prospettazione del mancato rispetto delle distanze regolamentari. La sentenza che ometta di chiarire la natura del manufatto contestato — se locale interrato o meno — è viziata, poiché la qualificazione dell’opera incide sull’individuazione della disciplina applicabile.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo confinante, aveva agito in giudizio per far dichiarare illegittime le opere realizzate dai vicini e ottenerne l’eliminazione, lamentando lesione delle distanze e della propria servitù di veduta. I convenuti, dal canto loro, avevano eccepito in via riconvenzionale l’usucapione del diritto a mantenere le costruzioni originarie.
Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando, tra l’altro, la qualificazione delle proprie censure come domanda nuova e l’omessa applicazione dei regolamenti comunali sulle distanze.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la sentenza d’appello ritenuto inammissibile, per difetto di chiarezza, la censura relativa alla dedotta novità della domanda. Il motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto gli atti di primo grado idonei a verificare la dedotta novità; dall’altro, perché la censura si appunta contro una sola delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, senza confrontarsi con l’altra, che aveva escluso la sussistenza di una nuova veduta per la limitata altezza del parapetto.
La Corte richiama sul punto il consolidato indirizzo secondo cui, quando la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome e sufficienti, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (in particolare Sez. I n. 18641 del 2017).
Il secondo motivo, che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per l’operare della previsione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.: la sentenza d’appello, confermando quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, integra la cd. doppia conforme, che preclude il vizio di motivazione. La ricorrente non aveva indicato sotto quale aspetto le ragioni di fatto dei due gradi fossero tra loro diverse.
Il terzo motivo è invece accolto. Esso contesta l’omessa applicazione del principio iura novit curia e degli artt. 113 e 345 cod. proc. civ. in relazione al vano interrato realizzato in asserita violazione della distanza regolamentare dal confine. La Corte d’appello aveva qualificato la prospettazione come domanda nuova, ma la stessa sentenza dava atto che l’attrice aveva dedotto in citazione la violazione delle distanze con riferimento al nuovo ambiente.
Di qui l’errore: attenendosi al principio iura novit curia, il giudice d’appello avrebbe dovuto acquisire diretta conoscenza delle disposizioni locali applicabili, essendone stata dedotta la violazione (in termini, tra le altre, Sez. II n. 2661 del 2020, Sez. II n. 14446 del 2010). È pertanto errata la statuizione che addossa alla parte l’onere di tempestiva indicazione dei regolamenti comunali. La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata non chiarisce la natura del manufatto, se interrato o meno, risultando oscuro il passo che riproduce uno stralcio della c.t.u.
La sentenza è dunque cassata in relazione al terzo motivo, con assorbimento del quarto e del quinto, e rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà acquisire la normativa locale sulle distanze e accertare puntualmente le caratteristiche dell’opera, provvedendo anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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