Compensazione bancaria in concordato preventivo e data certa dei contratti (Cass. civ. Sez. I n. 20180 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario del concordato preventivo, che agisce in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dalla società debitrice in epoca anteriore all’apertura della procedura concorsuale, esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio della società e si colloca nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale. Egli non è dunque terzo rispetto alla società debitrice, rendendosi inapplicabile l’art. 2704 cod. civ. e l’art. 45 l. fall. richiamato dall’art. 169 l. fall.. Ne consegue che i contratti bancari contenenti il patto di compensazione sono opponibili alla procedura di concordato preventivo anche senza data certa anteriore all’iscrizione del ricorso prenotativo nel registro delle imprese. Il terzo convenuto può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore, comprese le prove documentali da questi provenienti.
Il Fatto
Una società in liquidazione in concordato preventivo convenne in giudizio la banca, esponendo di avere depositato ricorso prenotativo ex art. 161, secondo comma, l. fall., pubblicato nel registro delle imprese, e di essere stata poi ammessa al concordato, omologato l’anno successivo. All’epoca del deposito la società intratteneva con la banca un contratto di conto corrente assistito da linea di credito per sconto e incasso salvo buon fine di effetti, concessa con contratto del 9 dicembre 2010. Dopo la pubblicazione del ricorso prenotativo erano pervenuti sul conto pagamenti dei clienti della società per la complessiva somma di 522.288,23 euro e, in seguito, ulteriori pagamenti per 155.470,48 euro. La banca, richiesta di restituzione, oppose di avere legittimamente operato la compensazione tra debiti e crediti in forza del patto contrattualmente previsto, pur in pendenza di procedura concorsuale.
Il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento della domanda, condannò la banca a restituire la somma di 155.470,48 euro oltre interessi. La Corte d’Appello di Bologna, in riforma, accolse parzialmente il gravame quanto agli interessi e rigettò il resto; la società ricorse per cassazione lamentando la violazione dell’art. 2704 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 45 e 169 l. fall.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che il credito restitutorio fatto valere discendesse dall’inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l’ingresso in procedura, al di fuori del concorso ex art. 168 l. fall.; tale diritto non sarebbe esistito nel patrimonio della società prima dell’ammissione al concordato e sarebbe stato esercitato nell’interesse dei creditori a tutela della par condicio. Da qui la dedotta applicabilità dell’art. 2704 cod. civ. ai contratti contenenti il patto di compensazione.
La Corte ha ritenuto la doglianza infondata. Dirimente è la considerazione che la società avesse agito tramite il liquidatore sociale, in aggiunta al commissario: non risulta quindi fondata, prima ancora che giuridicamente, la tesi della posizione di terzietà del commissario agente in giudizio.
Il commissario del concordato agisce come mandatario ex lege della società debitrice e non può considerarsi terzo rispetto a essa. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 2704 cod. civ., la cui funzione di garanzia della data certa presuppone la provenienza della scrittura da un soggetto diverso da colui contro il quale è prodotta.
La Corte osserva, più in generale, che la medesima conclusione vale anche nell’ambito fallimentare: il curatore che agisce per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all’apertura del fallimento esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio del fallito e si colloca nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale. Il terzo convenuto può quindi opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti dell’art. 2704 cod. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 23630 del 21/11/2016; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13762 del 31/05/2017).
La Corte ha così dichiarato la manifesta infondatezza del motivo, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre forfettarie al 15 per cento, esborsi per 200,00 euro e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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