Distanze legali, mutatio libelli e sindacato del fatto in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 5144 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica del petitum o della causa petendi della domanda originaria, introdotta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., è ammissibile purché resti immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte né allungati i tempi del processo. La qualificazione della veranda come costruzione rilevante ai fini delle distanze integra accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, essendo precluso il riesame del compendio istruttorio.

Il Fatto

Con atto di citazione del 2007 gli attori convenivano in giudizio i vicini davanti al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, deducendo la realizzazione di una veranda a confine in violazione delle distanze legali, il posizionamento di una tenda con montante fisso a distanza inferiore a quella prescritta e l’apertura di un accesso sul lastrico solare con esercizio di veduta ex art. 905 c.c. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta, oltre a ulteriori domande di demolizione.

Il Tribunale rigettava le domande attrici, reputando la veranda non qualificabile come costruzione e applicando il principio di prevenzione in favore dei convenuti; accoglieva invece l’usucapione e parte delle riconvenzionali. La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma, condannava il convenuto all’arretramento di un metro della veranda e alla rimozione della ringhiera, rigettando le riconvenzionali di usucapione. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su circostanze introdotte per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con conseguente mutatio libelli. La Suprema Corte ha reputato la doglianza manifestamente infondata.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la norma non esclude la possibilità di modifica del petitum o della causa petendi, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta e non si provochi alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’introduzione di un petitum diverso e più ampio o di una causa petendi fondata su un fatto costitutivo radicalmente differente, trattandosi di mera specificazione dei presupposti di fatto già indicati in citazione.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 873 c.c., sul rilievo che la veranda ampliata sarebbe rimasta allineata al profilo del fabbricato esistente e che la natura abusiva della costruzione non rileverebbe ai fini delle distanze. La censura è stata dichiarata inammissibile: essa attinge la valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di merito.

La Corte territoriale, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione grafica e fotografica, aveva accertato che la veranda, ad eccezione del lastrico del preesistente manufatto, non era al confine ma all’interno della proprietà attorea. Il ricorrente ha contrapposto una lettura alternativa del compendio istruttorio, chiedendo di fatto una nuova pronuncia sul fatto.

Il Collegio ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito alla Cassazione il potere di riesaminare il merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e, per la definizione in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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