Inammissibile il ricorso che non censura la ratio imprenditoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5145 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata si fondi su più rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerne autonomamente la statuizione, e il ricorrente non censuri una di esse: in tal caso si forma il giudicato sulla ratio decidendi non impugnata. In tema di sport dilettantistico, la certificazione del Coni sulla natura dilettantistica dell’associazione costituisce un elemento presuntivo, superabile dall’accertamento del giudice di merito sulla concreta organizzazione imprenditoriale della società. Escluso il carattere dilettantistico della collaborazione, resta dovuto l’assoggettamento contributivo proprio di ogni attività lavorativa.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in liquidazione, riceveva un avviso di addebito dall’Inps – Gestione ex Enpals, all’esito di un accertamento ispettivo concluso con verbale unico del 6.12.2013. La pretesa riguardava la posizione di 96 soggetti inquadrati con contratto di collaborazione sportiva e svolgenti attività diverse, quali istruttori di fitness, bagnini e addetti amministrativi e contabili.
Il tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando l’avviso originario e riducendo l’importo dovuto, ma riteneva l’attività dei collaboratori non dilettantistica. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 243/2019, rigettava il gravame della società. Propone ricorso per cassazione la società, affidandosi a un unico motivo; l’Inps resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione di legge dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente preteso, oltre all’elemento soggettivo della natura dilettantistica certificata dal Coni, anche un elemento oggettivo, legato al carattere non professionale dell’attività dei collaboratori. Per la società, ogni collaborazione nell’ambito dello sport dilettantistico usufruirebbe del regime agevolato, a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione.
La Corte rileva che la sentenza impugnata non si fonda su una sola ragione. I giudici di merito hanno affermato che la certificazione Coni può valere al più come elemento presuntivo della natura dilettantistica. Nel caso concreto, l’individuazione di 96 collaborazioni in un arco temporale contenuto, quasi tutte riferibili a soggetti privi di una diversa attività lavorativa, consente di superare quella presunzione. Ad avviso dei giudici di appello, la società era organizzata in modo imprenditoriale.
Il motivo è inammissibile per una ragione processuale. Non si confronta con la ratio decidendi autonoma dell’accertamento sulla natura imprenditoriale della società. Al punto 7 del ricorso, la ricorrente afferma erroneamente che la Corte d’appello non avrebbe posto in discussione la certificazione Coni, così omettendo di censurare quell’accertamento.
Secondo la giurisprudenza della Corte richiamata (Cass. n. 13880/20, n. 17182/20), quando la sentenza impugnata si regge su più rationes decidendi, l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del gravame per il giudicato formatosi su quella non censurata, non per carenza di interesse. Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato, come già statuito con le pronunce n. 41397/21 e n. 28845/23, integralmente richiamate.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue la condanna della società alle spese di lite in favore dell’Inps, liquidate in € 10.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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