Iscrizione alla Cassa Geometri e contributo minimo: basta l’iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5147 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. È invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Dall’obbligo di iscrizione consegue l’applicazione delle norme regolamentari che stabiliscono le condizioni per derogare alla presunzione di svolgimento dell’attività professionale da parte degli iscritti all’albo.
Il Fatto
La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti impugna la sentenza n. 1231/2019 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede. Quel giudice aveva accolto l’opposizione di un geometra a una cartella di pagamento relativa a crediti contributivi rivendicati dalla Cassa per l’anno 2013.
Il professionista e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimasti intimati. La Cassa ha depositato memoria, richiamando precedenti di legittimità a sé favorevoli e segnalando che questa Corte si era già pronunciata in un precedente giudizio tra le stesse parti, per un diverso periodo d’imposta, confermando la fondatezza delle sue censure.
La Motivazione della Corte
La Cassa propone due motivi, esaminati congiuntamente per l’intima connessione. Il primo denuncia violazione dell’art. 1 della legge n. 37/1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 ss. del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 5 dello Statuto, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’esercizio continuativo della professione sia requisito per l’insorgere degli obblighi di contribuzione minima. Il secondo censura la declaratoria di illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della Cassa per contrasto con l’art. 22 della legge n. 773/1982.
La Corte ritiene i motivi fondati e dà continuità al principio secondo cui, per l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’attività e la mancata produzione di reddito. Richiama Cass. n. 26330/2024, che a sua volta cita Cass. n. 28188/2022, n. 7820/2022 e n. 4568/2021, e l’orientamento confermato da numerose decisioni conformi.
La Corte d’appello aveva fondato l’accoglimento dell’opposizione sull’occasionalità dell’attività svolta nel 2013 e sulla contemporanea iscrizione ad INPS, escludendo l’abitualità richiesta dall’art. 22 della legge n. 773/1982. Ha inoltre ritenuto illegittime le disposizioni statutarie che prevedono l’obbligo di iscrizione per i geometri che esercitano la professione senza continuità ed esclusività.
La Corte osserva che le critiche della ricorrente sono già state ritenute fondate con riferimento a un’analoga decisione della medesima Corte d’appello, in vertenza tra le stesse parti per altra annualità (Cass. n. 318/2023). Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, invocato dal giudice di merito, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva.
Come ricordato da Cass. n. 30191/2024, le previsioni statutarie adottate a seguito della privatizzazione ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie, ma hanno ridefinito il sistema degli obblighi contributivi, in linea con i principi della legge n. 335/1995. La trasformazione del contributo di solidarietà in contributo minimo è coerente con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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