Distanze legali e sopraelevazione modificano sagoma e volumetria integrando nuova costruzione (Cass. civ. Sez. II n. 12306 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle opere edilizie, la sopraelevazione che modifica la sagoma e la volumetria dell’edificio originario integra sempre una nuova costruzione, soggetta all’obbligo di rispetto delle norme in tema di distanze. Il mero volume tecnico è configurabile soltanto quando l’opera, priva di qualsiasi autonomia funzionale, sia destinata a contenere impianti serventi. Perché la sopraelevazione di un piano sia legittimamente pattuita in deroga alle distanze legali è necessario uno specifico contratto ex art. 1058 cod. civ., non essendo sufficiente una diversa destinazione d’uso dei locali. L’esonero dall’osservanza delle distanze previsto dall’art. 879, comma 2, cod. civ. presuppone la prova della servitù pubblica di passaggio sulla strada privata, acquisita per convenzione o per usucapione.

Il Fatto

La controversia oppone due comproprietari di unità immobiliari ricomprese nel medesimo stabile. Il proprietario dell’appartamento al primo piano agisce per accertare che la vicina ha sopraelevato l’immobile di sua proprietà violando le distanze legali, chiedendone la riduzione in pristino.

Il giudice di primo grado accoglie la domanda. La Corte d’Appello di Salerno rigetta il gravame, qualificando l’intervento come nuova costruzione in sopraelevazione e non come volume tecnico. La soccombente ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente, il Collegio rileva che tutti i motivi impugnano la sentenza anche sotto il profilo del vizio di motivazione. La censura è inammissibile per difetto di specificità, ricorrendo la c.d. doppia conforme dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrarne la diversità, onere non assolto.

Sul primo motivo, la Corte conferma la qualificazione dell’opera. Il giudice di merito ha accertato lo spostamento in alto della copertura del lastrico solare con aumento della volumetria, situazione non conforme al progetto assentito. La modifica della sagoma e della volumetria implica sempre una nuova costruzione, soggetta alle distanze: la semplice ristrutturazione presuppone che restino inalterate le componenti essenziali dell’edificio, mentre l’aumento volumetrico configura una nuova costruzione.

Il secondo motivo, relativo all’atto notarile del 1962, è inammissibile sotto plurimi profili. L’affermazione sulla tardività della produzione costituisce motivazione ad abundantiam, poiché l’atto è stato comunque esaminato dal giudice di merito. La censura non coglie la ratio decidendi: la costituzione di una servitù altius non tollendi limitata al primo piano non esonera dallo specifico contratto ex art. 1058 cod. civ. richiesto per derogare alle distanze.

Il terzo motivo, sull’esonero dell’art. 879 cod. civ., è parimenti inammissibile. La convenzione tra proprietari della strada ed ente pubblico è alternativa all’acquisto per usucapione della servitù pubblica di passaggio. Quanto all’usucapione, difetta la prova della contemporanea sussistenza dell’uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata, dell’idoneità oggettiva del bene e del protrarsi del passaggio per il tempo utile. La parte contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.

Il quarto motivo, sulle aperture, è infondato: accertata la nuova costruzione, le distanze vanno rispettate a prescindere dalla tipologia delle aperture. Assorbito il quinto. Il sesto è infondato, poiché l’accertamento sulle distanze implica la considerazione delle norme regolamentari locali secondo il principio iura novit curia, senza alcuna ultrapetizione. Il ricorso è rigettato, con condanna ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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