Successori della società estinta e inammissibilità dell’intervento in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 12309 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il successore a titolo universale di una parte già costituita che intenda proseguirlo deve allegare e documentare la propria qualità mediante le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., attraverso un atto che, assumendo natura sostanziale di intervento, sia notificato alla controparte a garanzia del contraddittorio. Tale intervento non può essere introdotto con il deposito di una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., perché l’attività illustrativa ivi consentita è priva di carattere innovativo. Ne consegue l’inammissibilità dell’intervento spiegato in tal modo. In tema di accertamento analitico-induttivo, la rilevazione di significative anomalie nelle giacenze di magazzino giustifica il ricorso al metodo induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973, e il sindacato sulla scelta del campione resta apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.
Il Fatto
La società contribuente, a ristretta base proprietaria, e uno dei soci ricevevano distinti avvisi di accertamento per il medesimo periodo d’imposta. L’Ufficio rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari, e recuperava a tassazione, in capo al socio, il maggior reddito da partecipazione, oltre alle ritenute non versate sui dividendi presuntivamente distribuiti.
La società e il socio impugnavano gli atti davanti alla CTP, che annullava gli avvisi. La CTR Sicilia, Sezione staccata di Catania, riformava le decisioni con tre sentenze, respingendo gli originari ricorsi. Contro tali pronunce la società e il socio proponevano tre ricorsi per cassazione, chiedendone in via subordinata la riunione. Nelle more la società veniva cancellata dal registro delle imprese e gli ex soci spiegavano intervento nei due procedimenti riguardanti la società.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone anzitutto la riunione dei tre procedimenti, ravvisando tra il ricorso sull’avviso alla società e quelli relativi al socio e alle ritenute un nesso di pregiudizialità-dipendenza.
Sul piano preliminare è dichiarato inammissibile l’intervento volontario degli ex soci. La Corte ricorda che l’art. 110 c.p.c. è applicabile al processo di legittimità e che il successore deve documentare la propria qualità mediante atto notificato alla controparte. Il deposito di una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non è idoneo allo scopo, perché l’attività illustrativa non ha carattere innovativo e la soluzione contraria lederebbe il contraddittorio. Richiama in proposito Cass. Sez. Un. n. 9692/2013, Cass. n. 8973/2020 e Cass. n. 13118/2024.
Nel merito il ricorso della società è respinto. Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente, è infondato: la sentenza impugnata espone un iter logico intelligibile e supera il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera del D.L. n. 83/2012, non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente, e che le gravi anomalie rilevanti per l’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. devono emergere dal testo del provvedimento.
Il secondo motivo è del pari infondato. La Corte conferma l’orientamento secondo cui le anomalie nelle giacenze di magazzino legittimano l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973. Il campione dei beni e la percentuale di ricarico costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile, mentre le censure della contribuente restano generiche. Il terzo motivo, formalmente volto a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile perché tende a sollecitare un riesame del merito.
Il ricorso del socio e quello sulle ritenute restano superati dal rigetto del ricorso pregiudiziale, con la precisazione che la questione sulla relata di notifica è infondata, comportando la mancata apposizione una mera irregolarità sanabile. I ricorsi riuniti sono integralmente rigettati.
Nota della Redazione
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