Distinzione tra apparecchi da intrattenimento e da gioco: accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 19118 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’apparecchiatura da gioco come erogatrice di vincite in denaro, piuttosto che come apparecchio da intrattenimento senza vincita, integra un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità quando si fondi su elementi concreti acquisiti al processo ed esprima un ragionamento logico privo di incongruenze o errori materiali. La circostanza che il motivo di ricorso sia formalmente costruito come errore di diritto non ne muta la sostanza, poiché la critica alla ricostruzione fattuale sottende un tentativo di rivalutazione dei fatti, inammissibile in Cassazione. Ne deriva la corretta applicazione del PREU per le apparecchiature rientranti nella fattispecie dell’art. 110, comma 6, TULPS, con conseguente esclusione della diversa imposta sugli intrattenimenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò a tre ricorrenti un avviso di accertamento con cui pretese il pagamento del prelievo erariale unico, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 4, del d.l. n. 269 del 2003. L’atto traeva origine da una verifica della Guardia di finanza presso una rivendita di tabacchi e ricevitoria del lotto, all’esito della quale era stata contestata la presenza irregolare di quattro apparecchiature da gioco per carenza di titoli autorizzativi, ricondotte dall’Amministrazione alla disciplina dell’art. 110, comma 6, TULPS.

I contribuenti sostennero in ricorso che le apparecchiature rientrassero tra quelle destinate all’intrattenimento senza vincita di denaro, riconducibili all’art. 110, comma 7, TULPS, e quindi soggette alla diversa imposta sugli intrattenimenti. Sia la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con la sentenza n. 435/44/2017, sia la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 3869/27/2018, respinsero le loro ragioni. I contribuenti proposero allora ricorso per cassazione con un unico motivo, cui l’Agenzia resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39 quater, comma 4, del d.l. n. 269 del 2003 e dell’art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti, il collegio regionale avrebbe erroneamente riconosciuto gli elementi costitutivi del presupposto applicativo del PREU, mentre le apparecchiature non rientravano tra quelle erogatrici di vincite in denaro, ma solo tra quelle di intrattenimento senza previsione di vincita.

La Corte ha osservato che il motivo, pur formalmente costruito come errore di diritto, non coglie nel segno. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la commissione regionale, vagliando gli elementi acquisiti in occasione della verifica, ha valorizzato la circostanza che nelle apparecchiature sequestrate era stato ritrovato denaro. Ha inoltre esaminato la perizia allegata dai contribuenti, escludendone tuttavia la rilevanza, giudicata insufficiente a dimostrare l’appartenenza dei videogiochi alla categoria delle apparecchiature non eroganti vincite in denaro.

Si tratta, per la Corte, di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, senza che si evidenzino incongruenze nel ragionamento logico del giudice regionale né errori materiali. Il rilievo è decisivo: la qualificazione dell’apparecchiatura dipende dalla ricostruzione della sua concreta attitudine a erogare vincite in denaro, e tale ricostruzione è riservata al giudice che la compie attraverso l’apprezzamento delle prove.

La Corte ha quindi precisato che il richiamo all’errore di diritto non rileva, poiché nell’invocare la violazione di regole normative la critica impinge nel merito. Essa sottende un tentativo di rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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