Riservatezza violata e danno non patrimoniale: escluso il danno in re ipsa (Cass. civ. Sez. III n. 25286 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La lesione della riservatezza non integra di per sé un danno risarcibile. In tema di danno non patrimoniale, anche la violazione di diritti fondamentali, come la riservatezza, la reputazione o l’immagine, non dà luogo a un danno in re ipsa, dovendo il danneggiato dimostrare le conseguenze pregiudizievoli della lesione. Il danno in re ipsa è il pregiudizio coincidente con la mera lesione dell’interesse protetto, a prescindere dalle sue conseguenze, e contrasta con la regola generale per cui il danno risarcibile presuppone conseguenze dannose e non si identifica con la lesione. La prova delle conseguenze può essere fornita anche per presunzioni, ma il ricorrente deve indicare gli elementi indiziari e la loro rilevanza.
Il Fatto
Il ricorrente, agente di una compagnia di assicurazioni, ha convenuto in giudizio la banca sostenendo che questa aveva comunicato a un mandatario della compagnia notizie relative ai suoi conti personali, violando la riservatezza e inducendo la società a recedere dal rapporto di agenzia.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza parziale e poi con sentenza definitiva, ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il danno non patrimoniale da lesione della reputazione e rigettando quello patrimoniale per difetto di nesso causale con il recesso. La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto l’appello principale della banca e rigettato quello incidentale dell’agente, confermando l’assenza di nesso causale ed escludendo la prova del danno non patrimoniale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ. sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale, assumendo che l’accertamento del recesso per altre ragioni si fondi su una testimonianza non adeguatamente valutata e su un procedimento presuntivo mal condotto. Il motivo è inammissibile: censura l’apprezzamento di una prova rimesso al giudice di merito, sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione, e le ragioni della decisione sono evidenti; il ricorrente non chiarisce perché gli elementi addotti costituiscano indizi del fatto ignoto.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto rilevante e controverso, ossia la missiva con cui la compagnia aveva invitato l’agente a rinnovare la fideiussione, da cui si sarebbe dovuto desumere l’interesse a proseguire il rapporto. Il motivo è inammissibile: non si dimostra che il fatto fosse controverso, poiché il mero deposito del documento non prova che sul suo significato si sia discusso, né che esso fosse decisivo rispetto agli altri elementi di prova e alle esplicite ragioni del recesso.
Il terzo motivo censura il rigetto della domanda di danno non patrimoniale, sostenendo che la lesione della reputazione possa produrre un danno in re ipsa o comunque presunto per presunzione semplice. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che il danno in re ipsa coincide con la mera lesione dell’interesse, a prescindere dalle conseguenze, e che la regola generale della responsabilità civile richiede la dimostrazione delle conseguenze dannose. La tesi contraria non ha trovato accoglimento in giurisprudenza, che esige la prova del pregiudizio anche in caso di lesione di diritti fondamentali, come la riservatezza, la reputazione o l’immagine (Cass. 2203/2024; Cass. 6589/2023). La prova può essere data per presunzioni, ma il ricorrente non indica quali siano gli elementi indiziari e la loro rilevanza.
Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.