Motivazione apparente e acritica adesione alla sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 19116 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così che dalla lettura della parte motiva di entrambe le pronunce possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È invece cassabile la decisione con cui la corte territoriale si limiti ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Una motivazione siffatta integra violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la graduazione delle colpe tra più danneggianti opera solo sul piano interno della ripartizione tra coobbligati e non elide la solidarietà: il danneggiato può chiedere l’integrale risarcimento a uno solo dei corresponsabili.

Il Fatto

Il fallimento di una società conveniva in giudizio la società di consulenza per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in una somma superiore a cinquanta milioni di euro. Nel 1996, la società in crisi aveva incaricato la consulente di verificare la possibilità di un piano di ristrutturazione del forte indebitamento del gruppo. La consulente aveva elaborato il piano, che aveva condotto alla sottoscrizione di una convenzione bancaria nel settembre 1997; la sua attuazione era poi sfociata nel fallimento.

Il Tribunale adito rigettava la domanda. La Corte di appello respingeva l’impugnazione. Il fallimento ricorreva per cassazione, articolando motivi di violazione di legge e vizio di motivazione; la controricorrente proponeva ricorso incidentale condizionato, contestando il mutamento della domanda in appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale deduceva, con il primo motivo, un vizio di motivazione della sentenza d’appello, che si sarebbe risolta in una relatio pura e semplice alle ragioni del Tribunale. La Corte dichiara il motivo inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta però l’obbligo di esplicitare le ragioni della decisione, violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Nel caso concreto la violazione del «minimo costituzionale» non si ravvisa, perché dalla lettura della pronuncia si comprendono le ragioni del rigetto.

Diverso è l’esito del secondo e del terzo motivo, esaminati congiuntamente e fondati. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, ma la corte territoriale deve dar conto delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame. Nel caso di specie la pronuncia, pur rispettando il minimo costituzionale, è incorsa nel vizio denunciato, risolvendosi in una acritica adesione al provvedimento richiamato, riassunto e riprodotto in sintesi senza adeguata valutazione delle doglianze. La motivazione non ha tenuto conto delle diverse questioni relative al ruolo e all’operato della consulente nella vicenda che aveva portato al varo del piano, alla convenzione bancaria e alla sua attuazione.

La Corte richiama i propri precedenti per cui va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza valutazione di infondatezza dei motivi. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe i restanti, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la questione della responsabilità alla luce delle risultanze istruttorie.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara infondato. In tema di risarcimento da fatto illecito, la graduazione delle colpe tra più danneggianti ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati e non elide la solidarietà; il danneggiato che agisca contro uno solo degli autori del fatto non rinuncia alla solidarietà. Non vi è stato mutamento del thema decidendum né del titolo di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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