Confisca illegittima e restituzione del bene: danno risarcibile solo se provato (Cass. civ. Sez. II n. 31278 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione al proprietario dei beni illegittimamente confiscati costituisce, di per sé, misura idonea e sufficiente a cancellare le conseguenze dannose sofferte nel periodo di vigenza della misura ablativa, salva la prova di pregiudizi ulteriori. Non è configurabile un danno in re ipsa, poiché la lesione del diritto è il presupposto del danno e non il danno stesso: il pregiudizio risarcibile presuppone conseguenze dannose della lesione e non si identifica con essa. La prova del danno può essere data anche per presunzioni, ma il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima l’istituzione dei giudici onorari ausiliari d’appello non travolge le decisioni pronunciate con la loro partecipazione entro il termine differito del 31 ottobre 2025.

Il Fatto

Gli acquirenti di immobili per civile abitazione convenivano davanti al Tribunale il Comune di riferimento, chiedendo la condanna ai sensi dell’art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla confisca degli immobili, disposta in sede penale in relazione a un piano di lottizzazione ritenuto abusivo, e, in subordine, il rimborso a titolo di arricchimento senza causa delle somme versate per l’acquisto.

Dopo la revoca della confisca da parte del giudice dell’esecuzione penale, il Tribunale accoglieva la domanda sotto il profilo dell’an debeatur, ma la rigettava quanto al quantum, per mancanza di prova del danno, compensando per metà le spese. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale degli attori sia quello incidentale dell’ente, disconoscendo la configurabilità di un danno in re ipsa e la liquidazione equitativa. Gli attori ricorrono per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 ha dichiarato illegittime le norme che istituiscono e disciplinano la figura dei giudici onorari ausiliari d’appello, ma ne ha differito gli effetti al 31 ottobre 2025. Fino a quella data resta legittima la costituzione dei collegi con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario, che può assumere tanto il ruolo di componente quanto quello di relatore ed estensore.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte EDU, nella pronuncia del 10 maggio 2012, afferma che l’indennizzo deve dare l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze della misura controversa. Nel caso richiamato, però, la restituzione in natura non era più possibile perché i suoli erano stati irreversibilmente trasformati da opere pubbliche. Qui, invece, la restituzione degli immobili è avvenuta, sicché quel precedente non è invocabile.

I motivi quarto e quinto sono infondati. Secondo la giurisprudenza richiamata, è danno in re ipsa quello coincidente con la mera lesione dell’interesse, a prescindere dalle sue conseguenze: ma il danno risarcibile presuppone conseguenze dannose, che devono essere dimostrate anche in caso di lesione di diritti. La Corte territoriale ha negato il danno in re ipsa senza escludere la prova presuntiva e ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile, la mancanza di prova sia del pregiudizio patrimoniale sia di quello non patrimoniale.

Il sesto motivo è inammissibile, perché la questione dell’indennizzo ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 è nuova e non risulta dedotta nei motivi di impugnazione. Il settimo motivo è infondato: secondo le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca. La domanda degli attori è stata integralmente respinta, sicché la compensazione disposta dai giudici di merito è errata, ma l’esclusione di una reformatio in peius d’ufficio impone il rigetto della doglianza. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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