Distruzione o occultamento di scritture contabili: rileva il momento dell’accertamento (Cass. pen. Sez. III n. 7035 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di distruzione o occultamento di scritture contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, il momento consumativo non coincide necessariamente con la materiale attività di soppressione dei documenti, ma con quello in cui la condotta diviene accertabile e, in particolare, con la mancata esibizione della documentazione agli organi verificatori. Spetta al giudice di merito ancorare la consumazione a un elemento certo e verificabile, non potendo desumere la data della distruzione da mere congetture. La questione relativa all’entrata in vigore della cornice edittale più severa introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 124 del 2019 resta assorbita quando la decisione impugnata si fondi su un autonomo e coerente accertamento del tempo del commesso reato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di evadere l’IVA. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 12 febbraio 2024, ha confermato la condanna, ritenendo che il reato si fosse perfezionato con la mancata esibizione della documentazione agli accertatori, avvenuta il 21 luglio 2021.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 39 del d.l. n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, e la mancanza di motivazione. Il ricorrente sosteneva che la fattispecie si fosse consumata in epoca anteriore, ai primi di dicembre 2019, e che pertanto non potesse trovare applicazione la nuova e più severa cornice edittale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, concentrandosi su due profili distinti. Quanto al primo, il motivo di doglianza del ricorrente ipotizzava una consumazione anteriore alla modifica sanzionatoria. La Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un elemento di fatto certo: la mancata esibizione delle fatture di vendita nel corso dell’accertamento conclusosi il 21 luglio 2021.

I giudici di legittimità hanno ritenuto tale affermazione logicamente e giuridicamente coerente, evidenziando come nella sentenza di primo grado mancasse un compiuto riferimento a elementi concreti dai quali desumere che le fatture fossero state oggetto di distruzione anziché di occultamento e che tale condotta risalisse all’inizio di dicembre 2019. L’unico dato verificabile era la mancata esibizione dei documenti all’atto dell’accertamento.

Tale secondo profilo è stato giudicato assorbente. La Corte ha precisato che la questione dell’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria più restrittiva diviene irrilevante, poiché la decisione di secondo grado trova il proprio fondamento in un accertamento autonomo e sufficiente del tempo di commissione del reato. La motivazione della Corte territoriale sulla data di entrata in vigore — pur erronea sul piano giuridico — è stata qualificata come superflua sul piano logico.

La Corte ha quindi confermato il rigetto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il principio che emerge è che, in tema di reati contabili, il momento consumativo va ancorato all’accertamento della mancata esibizione documentale, non alla data presunta della materiale soppressione dei documenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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