Reati edilizi in zona sismica e onere di allegazione del momento consumativo (Cass. pen. Sez. III n. 7034 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati contravvenzionali di omessa denuncia dei lavori e di esecuzione di opere in zona sismica senza preventiva autorizzazione, di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, il ricorso per cassazione che denunci l’erronea individuazione del momento consumativo è inammissibile ove non indichi in modo specifico le date di completamento dell’opera o di presentazione dell’autorizzazione. L’onere di allegazione grava sul ricorrente, non potendo la Corte supplire alla genericità della doglianza mediante l’esame degli atti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono censurabili solo se il ricorrente sottopone ad adeguata critica la motivazione del giudice di merito, che nella specie ha valorizzato la permanenza della lesione del bene giuridico e i precedenti penali dell’imputato. L’inammissibilità dell’impugnazione principale si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 5 aprile 2018, condanna l’imputato alla pena dell’ammenda per i reati contravvenzionali di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001. All’imputato si contesta di avere realizzato in zona sismica due unità immobiliari per civile abitazione senza preavviso scritto allo Sportello unico e senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale.
Avverso la sentenza il difensore propone impugnazione qualificata come appello, deducendo l’intervenuta prescrizione dei reati, l’eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con ordinanza del 21 maggio 2024 la Corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e i motivi nuovi contestano proprio tale trasmissione, sostenendo che l’impugnazione andava trattata in grado di appello per la presenza della condanna al risarcimento del danno alla parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte riqualifica l’impugnazione come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, e la dichiara inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla natura dell’atto e si sviluppa motivo per motivo.
Il primo motivo denuncia l’errore del Tribunale nell’individuare il momento consumativo dei reati permanenti. La Corte non contraddice i principi invocati dalla difesa, ma rileva che il ricorso è del tutto generico nell’indicazione del momento di completamento dell’opera o di presentazione dell’autorizzazione. Tale indicazione non emerge dalla motivazione del Tribunale, che si limita a descrivere l’obbligo di presentare il progetto all’ufficio regionale e di attendere l’autorizzazione prima di iniziare i lavori. Nemmeno il ricorso precisa le date rilevanti, collocando la conclusione dell’opera e l’istanza di sanatoria in modo del tutto generico. La censura si risolve quindi in un’onere di allegazione non assolto.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. A fronte di un trattamento sanzionatorio assai indulgente, la difesa si limita ad affermare l’esistenza di una richiesta di sanatoria, senza criticare la valutazione del Tribunale secondo cui tale richiesta non elide la lesione del bene giuridico e non costituisce indice di ravvedimento, servendo piuttosto a porre l’imputato al sicuro da eventuali ordini di demolizione. La Corte valorizza inoltre i precedenti penali dell’imputato, anche specifici, che connotano negativamente la personalità.
Il motivo nuovo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., perché l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. Esso è comunque manifestamente infondato, muovendo dall’erroneo presupposto che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione, mentre essa si è limitata a trasmetterla a questa Corte in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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