Difetto di giurisdizione contabile sulla maggiorazione retributiva del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice amministrativo, e non alla Corte dei conti, la controversia promossa dal militare in quiescenza che, pur formalmente diretta al ricalcolo del trattamento pensionistico, trovi il proprio fondamento in una pretesa sostanziale relativa a prestazioni rese durante il servizio. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la causa petendi sostanziale e non il petitum formale. Ove la domanda attenga a una maggiorazione retributiva mai riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza, la materia esula dalla giurisdizione contabile delle pensioni dei pubblici dipendenti e ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro di natura pubblicistica. La declaratoria di difetto di giurisdizione assorbe ogni ulteriore questione e giustifica la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano in quiescenza, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti lamentando l’erronea determinazione dell’ammontare contributivo ai fini pensionistici. Ha chiesto l’accertamento del diritto a una maggiorazione del 18% delle accessorie non ancora corrisposte, oltre interessi e rivalutazione, senza ulteriori precisazioni, assumendo di essere stato impiegato in numerose attività addestrative e operative in Italia e all’estero.
Si è costituito l’INPS, eccependo la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 153 lett. b) d.lgs. n. 174/2016 e del principio di infrazionabilità del credito, avendo l’attore già convenuto l’Istituto per il ricalcolo della pensione con applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda ed eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente verificato la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando la contumacia del Ministero della Difesa.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’oggetto del giudizio è il preteso ricalcolo della pensione, ma che il ricorrente rivendica in realtà, in modo del tutto generico, una maggiorazione della propria retribuzione, mai riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza durante il servizio e quindi mai percepita.
Su questa premessa il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione: la pretesa sostanziale fatta valere esula dalla materia pensionistica, anche se formalmente il ricorrente ne chiede il ricalcolo. Il fondamento della domanda risiede infatti nelle prestazioni rese durante il servizio e dunque nello svolgimento del rapporto di lavoro, secondo il principio espresso dalla Cass. civ. Sez. Un. n. 29396/2018.
La controversia non ricade pertanto nella giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, ma in quella del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro di natura pubblicistica. Ogni ulteriore questione, incluse le eccezioni di inammissibilità e di prescrizione, resta assorbita. L’esito del giudizio consente la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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