Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 30 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., deve essere definito con sentenza monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. Una volta che l’agente contabile abbia depositato i conti nel termine perentorio assegnato e il Pubblico Ministero abbia chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti, da compiersi nelle successive fasi previste dagli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
Con ricorso depositato il 20 novembre 2023, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto di un agente contabile di un Comune, con riferimento agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021. Il Giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto n. 38 del 12 dicembre 2023 assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 30 aprile 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 31 luglio 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.
Entro il termine assegnato, il Comune provvedeva al deposito dei conti. Il 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza. All’udienza, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito — anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c. — con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta infatti destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. Sul punto il giudice richiama, in senso conforme, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023.
Il giudice esamina poi la forma del provvedimento che dichiara l’estinzione. Poiché il decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, si aderisce alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. In tal senso sono richiamate le Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 36/2024, la Basilicata n. 14/2024, la Liguria n. 63/2024 e il Veneto n. 101/2024.
Nel merito, risulta che i conti dell’agente contabile siano stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il Pubblico Ministero abbia chiesto la fissazione dell’udienza. Il giudice procede pertanto alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
La Corte dichiara estinto il giudizio per resa del conto. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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