Divieto di assunzione e gruppi consiliari: inapplicabile la sanzione restitutoria (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 17 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di assunzione di personale previsto dall’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del d.l. n. 113/2016, conv. in l. n. 160/2016, non si applica ai gruppi consiliari regionali. Questi ultimi, pur essendo articolazioni organizzative del Consiglio regionale e destinatari dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, co. 3, Cost., non sono qualificabili come enti territoriali e, per l’art. 14 delle preleggi, la norma eccezionale non tollera interpretazione analogica. Il controllo della Sezione regionale della Corte dei conti non si limita agli aspetti formali, ma accerta la conformità sostanziale delle spese a tutte le norme applicabili, senza sconfinare nel merito delle scelte discrezionali del gruppo.
Il Fatto
Un gruppo consiliare di un Consiglio regionale impugna davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione la deliberazione con cui la competente Sezione regionale di controllo ha dichiarato irregolare il rendiconto di esercizio per una annualità parziale. La Sezione aveva contestato, da un lato, la retribuzione corrisposta a personale assunto e prorogato in un periodo in cui riteneva operante il divieto di assunzione previsto dall’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del d.l. n. 113/2016, per mancata tempestiva approvazione dei documenti di bilancio regionali; dall’altro, alcune poste minori, tra cui un versamento previdenziale non documentato e un bonifico errato.
Da qui l’obbligo di restituire l’importo complessivo indicato. Il gruppo ricorre sostenendo che il controllo della Sezione si sarebbe spinto nel merito delle scelte di autonomia politica e che la disciplina sanzionatoria non sarebbe applicabile ai gruppi consiliari.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite muovono dal perimetro del controllo. L’art. 1, co. 9, del d.l. n. 174/2012 impone a ciascun gruppo di approvare un rendiconto secondo le linee guida recepite con DPCM, finalizzate ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità. L’Allegato A al DPCM 21/12/2012 richiede che ogni spesa risponda a criteri di veridicità e correttezza.
Su questo punto il Collegio respinge la prima censura. La verifica della congruenza delle spese comporta fisiologicamente un approccio non meramente formale: il rendiconto è regolare solo se le spese rispettano l’intero quadro normativo applicabile, non soltanto il d.l. n. 174/2012 e l’Allegato A. Non rileva la mera stipula del contratto di lavoro, ma la stipula di un contratto conforme a legge. La Sezione non ha valutato l’opportunità della scelta di assumere, ma solo la sua legittimità.
Il ricorso è però accolto sul motivo assorbente: l’inapplicabilità ai gruppi consiliari della disciplina dell’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del d.l. n. 113/2016. La Corte richiama le proprie precedenti pronunce, con cui si è affermato che i gruppi “costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione di cui fanno parte” e che una lettura estensiva degli enti territoriali destinatari del divieto assunzionale ne vanificherebbe la ratio. Conforta la conclusione la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2020/QMIG, che qualifica la disposizione come eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.
Il Collegio valorizza la disciplina regionale, che attribuisce ai gruppi la titolarità e la responsabilità esclusiva dei contratti di lavoro per il rispettivo funzionamento e li qualifica, per le attività diverse da quelle istituzionali, come formazioni associative operanti in regime privatistico. Ne deriva la totale estraneità della Regione ai rapporti instaurati dai gruppi. Il secondo motivo è pertanto accolto.
Quanto alle poste minori, il Collegio ne rileva la non irregolarità per il carattere generico della contestazione e per la tenuità degli importi, non idonei a inficiare la regolarità sostanziale del rendiconto. Resta fermo il resto della deliberazione. Il ricorso è accolto, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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