Divieto di assunzioni inapplicabile ai gruppi consiliari regionali (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 13 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di assunzione di personale previsto dall’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 160/2016, non si applica ai gruppi consiliari dei consigli regionali. Questi costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione di cui fanno parte e sono estranei al procedimento di approvazione del bilancio e del rendiconto dell’ente. La disposizione, di carattere eccezionale, comprime l’autonomia organizzativa dell’ente territoriale nei soli casi indicati e non tollera applicazione analogica oltre i casi e i tempi in essa considerati, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Il controllo della Sezione regionale sulla regolarità del rendiconto, anche in ordine alla spesa per il personale, non integra un sindacato di merito, ma verifica la conformità della spesa al quadro normativo vigente, restando esclusa solo la valutazione delle scelte discrezionali rimesse al gruppo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 42/2024/FRG del 24.04.2024, ha dichiarato non regolare il rendiconto di un gruppo consiliare regionale per l’anno 2023, con conseguente obbligo di restituire al Consiglio regionale l’importo di € 14.192,37, oltre oneri accessori. La somma corrisponde alla voce relativa alla retribuzione di contratti di lavoro stipulati in costanza del divieto di assunzioni di cui all’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, d.l. n. 113/2016.

Il gruppo consiliare ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, deducendo tra l’altro l’incompetenza della Sezione territoriale, l’estraneità dei gruppi al divieto e l’insussistenza dell’elemento soggettivo. La Procura generale, costituitasi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso con assorbimento delle altre censure.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite affrontano anzitutto la prima doglianza, relativa all’asserito sconfinamento della Sezione di controllo nel merito delle scelte del gruppo. L’art. 1, comma 9, d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, impone a ciascun gruppo consiliare l’approvazione di un rendiconto di esercizio redatto secondo le linee guida recepite con DPCM 21 dicembre 2012. L’Allegato A a tale decreto esige che ogni spesa risponda ai criteri di veridicità e correttezza. Il Collegio osserva che la verifica di congruenza delle spese comporta fisiologicamente un accertamento sostanziale: la correttezza è rispettata solo se le spese rendicontate risultano conformi alla normativa di riferimento. La Sezione non ha valutato l’opportunità di ricorrere a contratti di lavoro, ma solo la loro legittimità rispetto al quadro normativo. Qualificare tale scrutinio come merito amministrativo equivarrebbe a sottrarre i gruppi al principio di legalità. La censura è pertanto infondata.

Il ricorso viene invece accolto sul secondo motivo, che le Sezioni riunite giudicano dirimente. La questione attiene all’inapplicabilità ai gruppi consiliari della disciplina dell’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, d.l. n. 113/2016, su cui la Sezione territoriale aveva fondato la declaratoria di irregolarità.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, segnata dalle sentenze nn. 9/2024/RGC e 10/2024/RGC del 01.08.2024, che hanno accolto i gravami di altri gruppi consiliari molisani avverso analoghe delibere. I gruppi consiliari non rientrano tra i soggetti qualificabili come enti territoriali destinatari della sanzione: essi costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione, qualificati dalla giurisprudenza costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (C. cost. sent. nn. 187/1990 e 1130/1988).

Sul punto la motivazione richiama la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG della Sezione delle Autonomie, che ha qualificato l’art. 9, comma 1-quinquies, come disposizione di carattere eccezionale, compressiva dell’autonomia organizzativa dell’ente territoriale, da non estendere in via analogica in forza dell’art. 14 delle preleggi.

Il Collegio condivide tale percorso e ne trae la conferma dalla legislazione regionale. L’art. 6, quinto comma, l.r. Molise n. 20/1991 attribuisce ai gruppi la titolarità esclusiva dei contratti di lavoro, consulenza e collaborazione, con piena estraneità della Regione ai relativi rapporti. L’art. 3, primo comma, della stessa legge distingue l’attività istituzionale in assemblea, svolta come organo del Consiglio, dall’attività ulteriore, svolta in regime privatistico. I rimanenti motivi restano assorbiti. Il ricorso è accolto e nulla è disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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