Obbligo di resa del conto escluso per beni non in custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 260 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni che non siano oggetto del debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 del D.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile quando difetta il presupposto sostanziale della custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dalla trasmissione alla Sezione giurisdizionale regionale di un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario, riferito all’esercizio finanziario 2019 di un ente locale. Il prospetto riproduce il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, cioè lo schema contabile previsto per la gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, ritenendo che la fattispecie difetti del presupposto giuridico necessario alla resa del rendiconto. La questione giunge così davanti al giudice contabile, chiamato a verificare se l’obbligo di conto sussista in relazione alla tipologia di beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto e dalla sua struttura formale. Il prospetto ricalca effettivamente il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali. Questa corrispondenza, tuttavia, non esaurisce il problema: la Corte si sofferma sul contenuto sostanziale della gestione, che non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
Da qui la conseguenza giuridica: se manca il debito di custodia, non può configurarsi un obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio non elabora un percorso argomentativo autonomo, ma aderisce espressamente all’indirizzo della giurisprudenza contabile, richiamando questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Il principio è enunciato in termini netti: per i beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento. Il giudizio introdotto con il conto in epigrafe è dichiarato improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non entra nel merito della gestione, perché il difetto del presupposto sostanziale impedisce in radice la procedura di conto.
Sul regime delle spese il Collegio non applica alcuna condanna, precisando che nulla è dovuto “stante il tipo di pronuncia adottato”. La definizione in rito assorbe così ogni ulteriore valutazione sul rendiconto e sulle poste eventualmente contestate.
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Nota della Redazione
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