Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 210 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione alternativa del processo mediante il rito abbreviato di cui all’art. 130 C.G.C. si articola in due fasi distinte. Il decreto presidenziale di ammissione determina la somma dovuta, non superiore alla metà di quella risarcitoria richiesta, e fissa il termine perentorio per il versamento. Il successivo e tempestivo pagamento integra il presupposto per la definizione del giudizio ai sensi del comma 8 della medesima disposizione. Il collegio, preso atto del versamento documentato e delle concordi conclusioni delle parti, definisce il processo e condanna il convenuto alle spese di giudizio.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un dipendente regionale per il danno patrimoniale subito dall’amministrazione, quantificato in complessivi 8.774,02 euro, in relazione a condotte di assenteismo ingiustificato. Per i medesimi fatti il convenuto aveva subito un procedimento penale per truffa, conclusosi con patteggiamento.
Il preteso danno riguardava anche un secondo dipendente, stralciato dal processo dopo aver integralmente risarcito quanto ascrittogli. Il convenuto, in sede di costituzione e previo parere favorevole del Pubblico Ministero, chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, mediante il pagamento di 2.193,51 euro, importo non superiore al 50% della somma risarcitoria richiesta.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al collegio attiene alla corretta definizione del giudizio dopo l’ammissione al rito abbreviato. Il percorso si snoda attraverso l’art. 130 C.G.C., che disciplina una procedura bifasica: la prima, dinanzi al presidente, di valutazione della proposta; la seconda, dinanzi al collegio, di definizione conseguente al pagamento.
Con decreto n. 11 del 2024, depositato l’11 luglio 2024, la proposta istanza veniva accolta e la somma determinata in 2.193,51 euro, in conformità al parere favorevole del Pubblico Ministero, fissando il termine perentorio per il versamento in vista della camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
Il convenuto provvedeva al pagamento entro il termine assegnato. In data 6 agosto 2024 veniva depositata nota con la ricevuta telematica di pagamento, la pec della Regione Puglia e il reversale di incasso, a documentazione dell’avvenuto versamento. Il Pubblico Ministero e la parte convenuta chiedevano quindi la definizione del giudizio ai sensi di legge.
Il collegio rileva che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, stante il documentato e tempestivo versamento della somma in esecuzione del decreto presidenziale. Il giudizio va pertanto definito ai sensi del comma 8 dell’art. 130 C.G.C., con contestuale condanna del convenuto alle spese del giudizio, liquidate dalla Segreteria in 192,00 euro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.