Responsabilità erariale per occupazione sine titulo di alloggio militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 27 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di alloggio di servizio militare di categoria AST che non occupi stabilmente l’immobile entro sei mesi dalla consegna, non comunichi all’Amministrazione l’impossibilità di utilizzarlo per le finalità assegnate e lo ceda in uso a terzi, è tenuto a corrispondere l’indennità di occupazione sine titulo, pari alla differenza tra quanto dovuto e il canone ridotto versato. Le condizioni di salute addotte a giustificazione non assumono valenza esimente quando le certificazioni mediche coprono solo un limitato periodo dell’arco temporale contestato e il convenuto non abbia informato l’Amministrazione della sopraggiunta impossibilità. L’addebito a titolo di dolo è compatibile con la consapevolezza dell’avvenuta perdita del titolo e con la destinazione dell’alloggio a fini non conformi alla sua natura, integrando la fattispecie di decadenza di cui all’art. 330, comma 1, lett. f) del Testo Unico dell’Ordinamento Militare.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha citato in giudizio un militare, già concessionario di un alloggio di servizio di categoria AST, per il danno erariale da minore entrata subito dal Ministero della Difesa. Il danno è stato quantificato in € 9.577,69, corrispondente alla differenza tra l’indennità di occupazione sine titulo e il canone effettivamente versato per il periodo dall’8 maggio 2017 al 5 giugno 2023, giorno antecedente al rilascio dell’immobile.

La vicenda era emersa da una comunicazione della Procura Militare di Roma del 27 settembre 2022, che segnalava l’esercizio dell’azione penale per truffa militare aggravata. Al concessionario si contestava di aver omesso di comunicare la perdita del titolo, di aver ceduto l’alloggio a terzi e di aver continuato a pagare un canone inferiore. La famiglia risultava residente altrove. Il convenuto ha ammesso di non aver occupato stabilmente l’immobile, giustificando il mancato utilizzo con le proprie condizioni di salute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto acclarati i fatti dell’atto di citazione, risultando comprovati dalla documentazione in atti tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta in giudizio. La stessa difesa del convenuto ha confermato di non aver occupato stabilmente l’alloggio di servizio.

Le argomentazioni difensive fondate sulle condizioni di salute non sono state considerate idonee a escludere la responsabilità. Le certificazioni mediche depositate coprono solo un limitato periodo dell’arco temporale contestato e non assumono valenza esimente rispetto alla circostanza che il convenuto non ha occupato stabilmente l’immobile per le finalità per cui gli era stato concesso.

Decisivo è risultato il duplice profilo di condotta: da un lato, l’omessa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dell’asserita impossibilità di continuare a occupare l’immobile con il proprio nucleo familiare, continuando nel frattempo a versare un canone ridotto; dall’altro, la cessione dell’alloggio a terzi nella consapevolezza della propria indisponibilità. Tali condotte integrano la decadenza dalla concessione.

Il Collegio ha quindi accolto la domanda e condannato il convenuto al pagamento di € 9.577,69, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di deposito della pronuncia fino all’effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ.

Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate con separata nota in applicazione dell’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016. Va ricordato che l’istanza di rito abbreviato, inizialmente accolta con decreto n. 10/2024 del 16.05.2024 per il pagamento del 50% del danno, è stata successivamente rigettata con decreto n. 1/2025 per l’omesso versamento nel termine: il giudizio è così proseguito secondo il rito ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *