Divieto di cumulo tra retribuzione di posizione organizzativa e compensi aggiuntivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3969 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, ha carattere assorbente e onnicomprensivo: esso assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Ne consegue che al dipendente già titolare di P.O. non può essere riconosciuta l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del c.c.n.l. Enti Locali dell’1.4.1999, la quale è espressamente riservata al personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative. Il divieto di cumulo opera anche quando gli ulteriori compiti di responsabilità siano estranei alle funzioni rientranti nella P.O. Non è invocabile l’art. 36 Cost., non essendo in discussione l’adeguatezza del trattamento complessivo, né l’art. 2126 cod. civ., poiché nel pubblico impiego l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un ente locale inquadrato in categoria D e titolare di posizione organizzativa nell’area amministrativa, aveva ricevuto anche la responsabilità di una unità organizzativa collocata in un’area diversa, quella contabile. Per quest’ultimo incarico aveva chiesto il riconoscimento del relativo trattamento accessorio, assumendo che si trattasse di funzione estranea alla P.O. e come tale autonomamente retribuibile.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo il cumulo in base agli artt. 10 e 17 del c.c.n.l. del 31.3.1999 e negando qualsiasi frizione con l’art. 36 Cost. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, investendo sia profili processuali relativi all’opposizione a decreto ingiuntivo sia il merito della spettanza dei compensi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, tutti incentrati su pretesi vizi dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Pur deducendo errores in procedendo, i ricorrenti non hanno prospettato la conseguente nullità della sentenza e non hanno riportato in atti, neppure nei passaggi salienti, il contenuto delle delibere richiamate. Il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. va verificato anche quando si denunci un errore processuale, perché la Corte è sì giudice del fatto processuale, ma solo nei limiti delle regole di ammissibilità del ricorso.
Nel merito, il fulcro della questione è se il titolare di P.O. possa ricevere l’indennità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del c.c.n.l. dell’1.4.1999 quando sia investito di ulteriori compiti di responsabilità estranei alla P.O. La Corte muove dal dato contrattuale: l’art. 10 del c.c.n.l. del 31.3.1999 stabilisce che il trattamento accessorio del personale di categoria D titolare di P.O. assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Da qui il principio di onnicomprensività del trattamento dei titolari di posizione organizzativa. La Corte richiama, in un settore diverso ma non dissimile, l’orientamento espresso per la dirigenza medica, dove si è precisato che il principio di onnicomprensività non consente di riconoscere altri compensi in ragione della pluralità di incarichi attribuiti dalla stessa amministrazione (Cass. n. 27668 del 2018). Segnala altresì Cass. n. 26227 dell’8 settembre 2023, che in ipotesi di duplicazione di P.O. ha ammesso al più una ulteriore pesatura di sintesi rimessa alla discrezionalità dell’ente, confermando l’impossibilità del cumulo.
La Corte valorizza anche l’orientamento applicativo dell’ARAN, secondo cui i dipendenti incaricati di P.O. possono percepire in aggiunta solo gli emolumenti espressamente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel caso concreto l’art. 17, comma 2, lett. f), consente di compensare specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D, ma solo a condizione che tale personale non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative. Poiché il ricorrente era già titolare di P.O., la pretesa non ha fondamento.
Quanto agli ultimi due motivi, la Corte esclude la violazione dell’art. 36 Cost., non essendo contestata l’adeguatezza del trattamento complessivo ma solo il mancato riconoscimento di una singola voce accessoria. Esclusa anche l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ., poiché l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e l’atto dell’amministrazione deve esservi pienamente conforme, a pena di nullità, con conseguente ripetibilità di quanto eventualmente corrisposto. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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