Risoluzione del contratto e giurisdizione del giudice ordinario nel pubblico impiego privatizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21281 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Con l’approvazione della graduatoria finale del concorso si esaurisce la fase pubblicistica del procedimento e subentra una fase privatistica, retta dal codice civile, in cui i comportamenti della P.A. datrice di lavoro sono valutati alla stregua dei principi in materia di inadempimento delle obbligazioni. Nel pubblico impiego contrattualizzato, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche quando l’Amministrazione agisce in esecuzione di una clausola risolutiva espressa del contratto, fondata sull’accertamento postumo del difetto di un requisito di partecipazione alla selezione. La clausola del bando che prevede l’esclusione anche dopo la stipula non degrada la posizione del lavoratore a interesse legittimo, né trasforma l’atto di risoluzione in provvedimento amministrativo. La domanda volta a contestare la legittimità della risoluzione del contratto di lavoro già stipulato non richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati, in quanto la pronuncia non è idonea a produrre effetti immediati e diretti nella loro sfera giuridica.
Il Fatto
La lavoratrice aveva partecipato a una procedura selettiva per posti di collaboratore scolastico, finalizzata all’internalizzazione di servizi di pulizia, superando la selezione e stipulando il contratto di lavoro. Il bando prevedeva una riserva di accertamento dei requisiti, con possibilità di esclusione anche dopo la stipula. Accertato che la dipendente aveva in precedenza svolto servizi di sporzionamento e somministrazione pasti presso mense scolastiche per conto di una cooperativa, l’Amministrazione aveva esercitato la clausola risolutiva, risolvendo il rapporto per carenza del requisito di partecipazione.
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio il Ministero, chiedendo la riassunzione o, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la risoluzione, condannando l’Amministrazione alla riassunzione. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, rigettando le eccezioni di difetto di giurisdizione e di litisconsorzio necessario sollevate dal Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta in primo luogo la questione della giurisdizione. Il Ministero sosteneva che l’atto di risoluzione fosse espressione di un potere pubblicistico di esclusione dalla procedura selettiva, esercitato in forza dell’art. 4, comma 8, del bando. La Corte disattende questa ricostruzione, ribadendo che con l’approvazione della graduatoria finale si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa. Da quel momento, i comportamenti della P.A. datrice di lavoro si collocano nell’alveo privatistico e vanno valutati alla stregua dei principi civilistici in materia di inadempimento (ex multis, Cass. SU n. 29463/2019, Cass. SU n. 7483/2017, Cass. SU n. 27197/2017).
La Corte precisa che il superamento del concorso consolida nel patrimonio del candidato una situazione giuridica di diritto soggettivo pieno, indipendente dalla nomina. Il bando di concorso per l’assunzione di personale nel pubblico impiego privatizzato ha infatti una duplice natura: di provvedimento amministrativo e di atto negoziale, ossia di offerta al pubblico vincolante verso i partecipanti (cfr. Cass. SU n. 29916/2017). Ne deriva che la risoluzione del contratto per carenza del titolo, quand’anche ancorata a una clausola del bando, costituisce recesso datoriale soggetto al controllo del giudice ordinario, non esercizio di potere autoritativo.
Sul secondo motivo, la Corte distingue la fattispecie in esame da quelle in cui il litisconsorzio necessario è configurabile. Quando la domanda contesta la legittimità della procedura selettiva chiedendone la riformulazione, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti. Tale principio, applicabile anche alle selezioni non concorsuali, presuppone che la pronuncia possa produrre effetti nella sfera dei controinteressati. Nel caso in esame, invece, la domanda non mira alla riformulazione della graduatoria, ma solo alla verifica della legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto già stipulato, con la conseguenza che la decisione non è idonea a ledere la posizione degli altri candidati.
Il ricorso è rigettato, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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