Illegittima l’eccezione di compensazione se l’indebito non è provato; inammissibile il ricorso per travisamento della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 996 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di compensazione, per essere accolta, richiede la prova documentale del controcredito addotto, non potendo il giudice di merito presumerne l’esistenza. Il vizio di travisamento della prova è denunciabile in cassazione solo nel caso in cui la revocazione sia impedita dal carattere controverso del fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., attenendo il carattere controverso al dato probatorio e non al fatto da provare. In tale evenienza, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Non è consentito, in sede di legittimità, sollecitare un riesame dei fatti di causa attraverso la formale rubricazione di un motivo come travisamento della prova.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente per la riliquidazione dell’assegno sociale. La Corte territoriale aveva ritenuto che alcuna somma fosse dovuta all’assistito, in ragione di un controcredito dell’Istituto derivante da un indebito comunicato e posto in compensazione, nonché del pagamento della somma residua con la rata successiva. L’indebito era conseguito alla minor misura dell’assegno dovuto, per i redditi dichiarati nell’anno precedente, come dimostrato dai documenti prodotti, ivi compreso il provvedimento di riliquidazione.

Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, deducendo la violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. e l’illegittima inversione dell’onere probatorio, nonché il travisamento dei fatti in punto di valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando plurimi e analoghi profili di inammissibilità. Quanto al primo motivo, relativo all’eccezione di compensazione, la sentenza impugnata conteneva una motivazione rispettosa del minimo costituzionale, chiarendo le ragioni della decisione e accertando, con argomentazioni coerenti, la sussistenza di un indebito derivante dalla percezione dell’assegno in misura maggiore a quella dovuta, per la contestuale percezione di redditi da trattamento pensionistico.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui l’errore che cade sul momento percettivo del dato probatorio, nella sua oggettività, trova rimedio nell’ordinamento attraverso lo strumento della revocazione. Il vizio del cosiddetto travisamento della prova è denunciabile in cassazione solo nel caso in cui la revocazione sia impedita dal carattere controverso del fatto, attenendo tale carattere non al fatto da provare, ma al dato probatorio.

Nella specie, alcun travisamento dei dati probatori era stato argomentato dal ricorrente, i cui motivi, al di là della formale rubricazione, sollecitavano piuttosto un riesame dei fatti di causa, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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