Divieto di detenzione armi e revoca porto d’armi: annullato il diniego di revoca per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Valle d’Aosta n. 41 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e la conseguente revoca del porto d’armi, ancorché caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica dell’Autorità di pubblica sicurezza, impongono un dovere di istruttoria e motivazione stringente che renda i provvedimenti restrittivi conformi al dato normativo. Il giudizio di inaffidabilità del soggetto non può fondarsi su elementi privi di riscontro oggettivo, quali dichiarazioni rimaste isolate, né può essere automaticamente reiterato in sede di revoca sulla sola base dell’insufficiente decorso del tempo. L’archiviazione del procedimento penale, pur non condizionando di per sé la valutazione amministrativa sull’affidabilità, non impedisce al Collegio di verificare la congruità e la logicità della motivazione che sorregge la permanenza del divieto.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta recante divieto di detenzione di armi e munizioni e il successivo decreto del Questore di Aosta di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, entrambi conseguenti a una denuncia-querela sporta nei suoi confronti. Gli atti traevano origine da una segnalazione dei Carabinieri, che avevano proceduto al ritiro cautelare delle armi e del titolo di polizia a seguito dell’avvio di un procedimento penale a carico dell’interessato.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il decreto del 27 febbraio 2025 con cui la Regione aveva respinto l’istanza di revoca del divieto, richiamando l’intervenuta archiviazione dei procedimenti penali disposta dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto le censure dedotte avverso i provvedimenti originari, ritenendo che all’epoca dei fatti la valutazione dell’Amministrazione si fondasse su circostanze penalmente rilevanti in corso di accertamento. La segnalazione ex art. 39 T.U.L.P.S. e i pareri negativi espressi dalla Questura e dal Gruppo Carabinieri giustificavano, in quella fase, l’adozione delle misure restrittive.

Il Collegio ha invece accolto i motivi aggiunti, incentrati sul difetto di istruttoria e di motivazione del diniego di revoca. Pur richiamando le corrette coordinate ermeneutiche sulla ampia discrezionalità dell’Autorità di PS in materia di detenzione e porto d’armi, il Tribunale ha rilevato che l’unico elemento fondante gli atti gravati era costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, rimaste prive di riscontro e di oggettivo collegamento con la condotta descritta.

Con specifico riferimento al diniego di revoca, il TAR ha ritenuto non ragionevole e non logica la deduzione dell’Amministrazione circa l’ascrivibilità della condotta al ricorrente, in assenza di minimi indizi e riscontri oggettivi. Il rigetto dell’istanza non risultava inoltre adeguatamente motivato sulla valutazione della persistenza dei presupposti del divieto, a fronte dell’assenza di nuovi elementi fattuali idonei a sostenere la reiterazione della misura.

Il Tribunale ha infine evidenziato che, ferma restando l’autonomia tra giudizio penale e procedimento amministrativo, il giudizio di inaffidabilità andava reso sulla base di elementi concreti che la proposta di archiviazione del PM non aveva evidenziato. All’ampia discrezionalità tecnica corrisponde un dovere di motivazione stringente, che renda i provvedimenti restrittivi conformi al dettato degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S.. L’accoglimento dei motivi aggiunti ha comportato l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione armi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *