Il mutamento di destinazione d’uso resta cedevole rispetto alle condizioni degli strumenti urbanistici comunali (TAR Valle d’Aosta n. 42 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso della singola unità immobiliare, ancorché consentito in via generale dall’art. 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, d.P.R. n. 380/2001, come novellato dalla legge n. 105/2024, è espressamente cedevole rispetto alla possibilità riconosciuta agli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Ne consegue che il privato non può prescindere dalla verifica delle condizioni poste dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, che restano operative anche a fronte della disciplina nazionale di semplificazione. Le scelte urbanistiche di piano, in quanto connotate da elevata discrezionalità, sono sindacabili solo per palese irrazionalità, mentre le aspettative del proprietario alla modifica in senso favorevole della disciplina applicabile al momento dell’acquisto costituiscono mere aspettative di fatto.

Il Fatto

La ricorrente presentava una SCIA per il mutamento di destinazione d’uso senza opere di una unità immobiliare da abitazione principale ad abitazione temporanea. Il Comune di Courmayeur inibiva l’intervento con provvedimento motivato con rinvio all’art. 5 delle NTA del PRGC e all’art. 74 della legge regionale della Valle d’Aosta n. 11/1998, rilevando l’assenza del programma attuativo e la saturazione delle volumetrie destinate ad abitazioni temporanee.

La ricorrente impugnava il provvedimento e, in via subordinata, l’art. 5 delle NTA, deducendo la violazione dell’obbligo di motivazione e la prevalenza della novella nazionale di cui all’art. 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, d.P.R. n. 380/2001 (introdotta dal d.l. n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024), quale riforma economico-sociale idonea a superare anche le disposizioni regionali, nonché l’illegittimità della norma comunale per contrasto con il piano territoriale paesistico e per manifesta irragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricorda che la materia edilizia appartiene alla potestà legislativa concorrente delle regioni e che, per la Valle d’Aosta, l’art. 2 dello Statuto speciale attribuisce potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica. Tuttavia, il Collegio ritiene superfluo valorizzare le specifiche competenze regionali, poiché le stesse norme nazionali invocate dalla ricorrente si dichiarano cedevoli rispetto alla “possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”.

L’art. 5 delle NTA del PRG di Courmayeur, intitolato “equilibri funzionali”, costruisce una regolazione volta a bilanciare le volumetrie destinate ad attività alberghiere, abitazioni temporanee e residenze per vacanza, demandando a un programma attuativo l’esatta quantificazione delle volumetrie. In assenza del programma, i commi 8 e 9 della norma bloccano il rilascio di titoli per nuove abitazioni temporanee, muovendo dal presupposto della saturazione della volumetria esistente e salvo assorbimento di quella già oggetto di richieste sino al 2011.

Il provvedimento di divieto non presenta alcun difetto motivazionale: la citazione dell’art. 5 delle NTA e dell’art. 74 della legge regionale consente di comprendere che l’intervento non è assentibile perché non vi è spazio per ulteriori volumetrie a destinazione di abitazione temporanea. Il Collegio evidenzia che l’istanza è mediata da un tecnico professionista, che avrebbe dovuto confrontarsi con la disciplina urbanistica di zona, sicché l’eventuale carenza riguarda la SCIA e non la motivazione dell’inibitoria.

Quanto alle censure avverso l’art. 5 delle NTA, il giudice rammenta che le scelte urbanistiche di piano sono sindacabili solo per palesi irrazionalità. La valutazione comunale dell’esubero di volumetrie destinate ad abitazioni temporanee non è irrazionale in astratto: è plausibile che comuni di elevato pregio turistico e ambientale limitino il proliferare di volumetrie destinate ad usi sporadici, ritenuti maggiormente impattanti. Il sindacato richiesto sulle quote di volumetria si pone in termini astratti, non individuando i presupposti di operatività del meccanismo, e invade il merito amministrativo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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