Inammissibile ottemperanza per blocco biennale crediti irragionevole durata processo (TAR Campania n. 482 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di iniziare azioni esecutive e giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, legge n. 207/2024, opera per i crediti liquidati fino al 31 dicembre 2021 e per il biennio decorrente dal ventesimo giorno dall’entrata in vigore della novella. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza notificato dopo l’entrata in vigore della legge e prima della scadenza del biennio. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio il difetto, non risultando peraltro documentata in atti la prova dell’invio all’amministrazione dell’autodichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della medesima legge, né la notifica del titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, presso la sede reale dell’amministrazione debitrice ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Napoli, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, oltre interessi e spese processuali. Il ricorso, notificato nell’aprile 2025 e depositato nel maggio successivo, chiedeva anche la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 104/2010, affinché provvedesse in via sostitutiva ai pagamenti.
Con ordinanza istruttoria questa Sezione aveva assegnato alla parte ricorrente un termine per memorie su alcuni profili di possibile inammissibilità rilevati d’ufficio. Depositata la memoria, e costituitosi formalmente il Ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione dirimente. L’art. 1, comma 817, legge n. 207/2024 ha novellato l’art. 5-sexies legge n. 89/2001, inserendo il comma 12-bis, secondo cui i creditori di somme liquidate a norma della medesima legge fino al 31 dicembre 2021 possono rinnovare la domanda di pagamento con le modalità dei commi 3 e 3-bis. Decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, e per i successivi due anni, quegli stessi creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli in corso sono sospesi.
La norma introduce dunque un divieto temporaneo di agire e una causa di sospensione automatica dei giudizi già pendenti. Il ricorso di ottemperanza risulta notificato in data successiva all’entrata in vigore della legge e entro la scadenza del biennio: ricorre quindi la fattispecie vietata.
Il Collegio ha aggiunto, in via ulteriore, che non è documentata la prova dell’invio all’amministrazione intimata dell’autodichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies: in atti vi è solo una copia datata successivamente al ricorso e una copia di cui non è provato l’invio o la consegna. Né risulta provata la notifica del titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, presso la sede reale dell’amministrazione, come impone l’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, secondo cui l’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Su queste basi il Tribunale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e ha compensato le spese, anche in considerazione del rilievo d’ufficio del difetto.
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Nota della Redazione
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