Incompetenza del Consiglio di gestione del Parco a estendere il divieto sui (TAR Lombardia n. 2587 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio di gestione di un Parco regionale non può, con deliberazione, estendere il divieto di utilizzo dei fanghi previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento ai gessi di defecazione, qualificati come fertilizzanti dal d.lgs. n. 75/2010 e non come rifiuti. La delibera che introduce tale divieto non ha natura di atto di indirizzo né di atto meramente interpretativo, ma integra una modifica sostanziale dello strumento pianificatorio. Tale modifica è riservata alla Comunità del Parco, alla quale lo Statuto demanda l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e delle relative varianti, e deve seguire la procedura prevista per le varianti al PTCP. Il vizio di incompetenza è assorbente di ogni ulteriore censura.
Il Fatto
Alcune società attive nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi e nella produzione di fertilizzanti, in particolare di gesso di defecazione da fanghi, hanno impugnato la deliberazione con cui il Consiglio di gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino ha stabilito che, ai fini del Piano Territoriale di Coordinamento, i prodotti derivati da fanghi o che li contengano sono equiparabili ai fanghi e non possono essere ammessi nel parco naturale.
La delibera estende quindi il divieto già previsto dal piano e dal regolamento bonifiche ai fertilizzanti disciplinati dal d.lgs. n. 75/2010. Le ricorrenti hanno lamentato l’incompetenza dell’organo, l’illegittimità della equiparazione e la lesione del proprio interesse, chiedendo l’annullamento anche della nota con cui l’Ente ha informato i Comuni interessati e del successivo invito della Polizia Locale al rispetto della disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di irricevibilità è respinta: ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il termine decorre dalla pubblicazione solo se questa trova base nella legge. L’art. 20 della legge regionale Lombardia n. 86/1983 impone la pubblicazione all’albo degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti adottati dalla Comunità del Parco, non degli atti di competenza del Comitato di Gestione. La pubblicazione della delibera impugnata, priva di base legislativa, è dunque irrilevante.
È infondata anche l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Al di là del nomen di “atto di indirizzo”, la delibera reca il divieto dell’utilizzo di prodotti agronomici derivati da fanghi: si tratta di una previsione immediatamente precettiva, di contenuto specifico e determinato, che non rinvia ad atti applicativi ed è quindi subito pregiudizievole per gli operatori del settore.
Nel merito è fondata, con carattere assorbente, la censura di incompetenza. Il PTCP e il regolamento bonifiche trattano esclusivamente del compost, limitandone l’uso a quello fresco o di prima qualità, e vietano l’utilizzo dei fanghi. La delibera impugnata estende il divieto ad altri fertilizzanti, come i gessi di defecazione. Questi ultimi, precisa il Collegio, non sono fanghi né ad essi assimilabili: i fanghi sono rifiuti disciplinati dal d.lgs. n. 99/1992, mentre i gessi di defecazione sono fertilizzanti disciplinati dal d.lgs. n. 75/2010, che per produrli utilizza anche fanghi sottoponendoli a trattamento.
Tale differenza tecnica e normativa esclude che la delibera abbia carattere meramente interpretativo, poiché introduce un divieto di cui non v’è traccia nel piano e nel regolamento, anteriori alla disciplina statale richiamata. Il Consiglio di gestione ha compiuto una scelta che integra una modifica sostanziale del PTCP, da introdurre con la procedura delle varianti. L’art. 10, comma 2, lett. i), dello Statuto del Parco riserva alla Comunità del Parco l’adozione degli strumenti di pianificazione e delle relative varianti. Il provvedimento impugnato, adottato da organo incompetente, è pertanto annullato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.