Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 574 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia e ordina gli adempimenti dovuti quando risulti l’omesso adempimento e la mancata contestazione dell’inottemperanza. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) deve ritenersi scaduto ove la sentenza sia stata regolarmente notificata. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario: l’istanza di interessi legali non previsti dal titolo esecutivo va rigettata, salvo che sia proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici dal 2016/17 al 2020/21.
L’interessata ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del giudice ordinario. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere, con la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento, emergono i presupposti per il rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. L’inottemperanza dell’Amministrazione risulta, del resto, non contestata.
Il Tribunale accerta altresì che è scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, va dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Quanto agli invocati interessi legali, il Collegio osserva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Né risulta proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo stati anzi chiesti espressamente gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza va pertanto rigettata.
Decorso infruttuosamente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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