Programma comunale impianti e divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base (TAR Toscana n. 1744 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il programma comunale degli impianti di telecomunicazione, nel quadro dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e dell’art. 10, comma 4, della legge regionale Toscana n. 49/2011, non può fondare un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base al di fuori delle sole aree dichiarate preferibili. A seguito dell’art. 11, comma 2-bis, introdotto dalla legge regionale n. 11/2024, il Comune può individuare aree non idonee o aree preferibili; quando il sito proposto dall’operatore non ricada né nelle une né nelle altre, l’Amministrazione non può negare l’autorizzazione per la sola mancata previsione nel programma, ma deve verificare in concreto i criteri localizzativi e le esigenze di funzionalità della rete. Il diniego che non consideri le osservazioni dell’operatore sull’inadeguatezza del sito alternativo è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una società operatrice di telecomunicazioni chiedeva al Comune il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, dopo aver trasmesso il proprio piano di sviluppo della rete. Il Consiglio comunale approvava il programma degli impianti, nel quale il sito proposto dalla società non era contemplato; per la frazione interessata era invece indicata un’area preferenziale.
La società presentava osservazioni, sostenendo l’inidoneità dell’area preferenziale a garantire la copertura richiesta per asimmetria rispetto alla geometria di rete e ridondanza di segnale. Il Comune concludeva negativamente la conferenza di servizi e negava l’autorizzazione per difformità della localizzazione rispetto al programma. La società impugnava il diniego e, ove occorresse, il programma, davanti al TAR, che accoglieva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. L’aggiornamento del programma risultava solo in corso e non constava alcun annullamento o revoca del diniego: la società conservava quindi integro l’interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo muove dal quadro normativo. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 esclude che i regolamenti comunali possano introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio. La disciplina regionale toscana, a sua volta, costruisce un meccanismo di programmazione flessibile, aggiornato annualmente sulle esigenze di copertura rappresentate dagli operatori, con una valvola di apertura per le ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alla funzionalità della rete.
Il punto decisivo è l’art. 11, comma 2-bis, introdotto dalla legge regionale n. 11/2024, che consente al Comune di individuare aree preferibili per l’installazione e aree non idonee. Secondo il Tribunale la previsione esclude che la mancata previsione del sito proposto nel programma possa giustificare, di per sé, l’automatico rigetto dell’istanza. Accanto alle aree non idonee e a quelle preferibili si configura una terza eventualità: quando il sito non ricade né nelle une né nelle altre, l’Amministrazione deve verificare di volta in volta il rispetto dei criteri localizzativi di cui all’art. 11, comma 1.
Su questa base il diniego è illegittimo, perché fa derivare dal programma un divieto generalizzato all’installazione in tutte le aree non dichiarate preferibili, in contrasto con la norma statale. Il primo motivo è quindi fondato.
Il Collegio accoglie anche il secondo motivo. La società aveva illustrato con puntualità, nelle osservazioni al preavviso di rigetto, gli obiettivi di copertura perseguiti e le criticità della collocazione nell’area preferenziale, costituite dall’avvicinamento a un’altra stazione radio base già attiva, con problemi di ridondanza e sovrapposizione di segnale, e dall’allontanamento dagli abitati serviti. Il Comune non aveva considerato tali rilievi. La tesi difensiva secondo cui l’area preferenziale ricadeva nell’area di ricerca del piano di sviluppo è smentita dalla relazione della società: l’area dista oltre 700 metri dal sito indicato nell’istanza, quindi oltre il raggio di 500 metri dell’area di ricerca. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione del quadro normativo.
Nota della Redazione
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