Divieto di incarichi retribuiti ai pensionati e danno erariale da doppio emolumento (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 40 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire incarichi dirigenziali o direttivi, ovvero cariche in organi di governo, a soggetti collocati in quiescenza, di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, opera anche quando l’incarico sia stato conferito a soggetto ancora in servizio: al momento del pensionamento il rapporto si trasforma in rapporto a titolo gratuito, per la durata massima di un anno, non rinnovabile né prorogabile. La continuazione a titolo oneroso oltre il pensionamento costituisce spesa contra legem, automaticamente dannosa per l’erario, senza necessità di dimostrare il vantaggio conseguente alla prestazione. Il direttore generale di azienda sanitaria, vertice aziendale titolare dei poteri di gestione, non è mero percettore di indebite erogazioni: la consapevole accettazione del rischio dell’indebito integra dolo e responsabilità per l’intero danno.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il direttore generale di un’azienda sanitaria locale per un presunto danno erariale conseguente alla indebita percezione di un doppio emolumento, retributivo e pensionistico. Il dirigente era stato nominato con decorrenza da gennaio 2022, per la durata di tre anni, e aveva comunicato alla Regione il proprio collocamento in quiescenza per pensione anticipata volontaria, con decorrenza dal primo marzo 2022. Dal marzo 2022 e fino alle dimissioni rassegnate nel giugno 2022 aveva continuato a percepire il trattamento retributivo previsto per l’incarico, in cumulo con l’assegno pensionistico.

Nel corso dell’istruttoria la Procura aveva contestato l’addebito anche a due funzionari regionali, le cui posizioni erano state archiviate per ritenuta colpa grave, non punibile ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020. Le controdeduzioni del dirigente non erano state accolte e l’azione è stata promossa per il recupero della somma di euro 51.000,00.

La Motivazione della Corte

La questione decisa non riguarda la legittimità del conferimento dell’incarico, avvenuto quando il dirigente era regolarmente in servizio, ma la sorte del rapporto a titolo oneroso dopo l’effettivo pensionamento. La Sezione osserva che il dato letterale della norma circoscrive il divieto al conferimento di incarichi a soggetti già in quiescenza, ma impone di evitare applicazioni elusive: se l’incarico è attribuito poco prima del collocamento a riposo, al momento del pensionamento il rapporto deve trasformarsi in rapporto a titolo gratuito.

Su questo punto il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 309 del 4 febbraio 2020, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6/2014 e le deliberazioni della Sezione controllo Lombardia n. 28/2019/PAR e n. 178/2020/PAR, che hanno affermato l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con il prescritto regime di gratuità. Gli indirizzi interpretativi erano consolidati e conoscibili prima della nomina.

Nel caso concreto, avvenuto il collocamento a riposo, il rapporto avrebbe dovuto proseguire a titolo gratuito, per la durata massima di un anno. La Sezione precisa però che, dal punto di vista dell’amministrazione, il conferimento oneroso di gennaio 2022 non può considerarsi elusivo, dato l’astratto periodo di utile svolgimento fino al raggiungimento dei limiti di età. Diversa è la posizione del convenuto, che quale vertice aziendale si adoperò per continuare a percepire la retribuzione, nonostante le perplessità manifestate dall’ufficio risorse umane.

Sul piano soggettivo, la Corte ritiene integrato il dolo, quanto meno nella forma dell’accettazione del rischio che gli esborsi fossero indebiti, desunta dalla piena consapevolezza e volontà di percepire la retribuzione pur essendo in pensione. Il richiamo alla giurisprudenza sul mero percettore non è pertinente, perché il direttore generale, per la sua posizione apicale, era il primo responsabile della legittimità dell’azione amministrativa. La Corte esclude la compensatio lucri cum damno: i limiti di spesa posti dal legislatore rendono l’esborso automaticamente non utile. La responsabilità dolosa rende infine irrilevante la concorrenza causale delle condotte dei funzionari archiviati, atteso il carattere principale della posizione del convenuto rispetto a quella sussidiaria dei corresponsabili per colpa grave.

Il Collegio individua l’amministrazione danneggiata non nella Regione, ma nell’azienda sanitaria locale e condanna il convenuto al pagamento di euro 51.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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