Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 36 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta rideterminazione in via amministrativa del trattamento richiesto dal ricorrente, comunicata dalle parti prima dell’udienza, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno della contestazione sulla spettanza del diritto. La richiesta di condanna dell’Ente previdenziale per soccombenza virtuale non può essere accolta quando la decisione non comporta alcuna delibazione nel merito e il contrasto giurisprudenziale era ancora aperto al momento della proposizione del ricorso. In tale ipotesi sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in quiescenza, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Basilicata chiedendo l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione mediante l’applicazione, per la parte retributiva, dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto previdenziale aveva liquidato il trattamento con il sistema misto, ritenendo il ricorrente privo del requisito contributivo al 31 dicembre 1995.
Dopo due istanze di diffida, la prima respinta e la seconda rimasta senza riscontro, il ricorrente ha agito in giudizio. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, sostenendo l’inapplicabilità della norma invocata. Il giudizio è stato sospeso in attesa della questione di massima sollevata innanzi alle Sezioni Riunite, poi definita con la sentenza n. 1/QM/2021, e successivamente rinviato per consentire la definizione amministrativa della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Giudice prende atto di quanto dichiarato da entrambe le parti in ordine all’intervenuta liquidazione del beneficio richiesto. Dagli atti risulta acquisito che l’Amministrazione resistente ha provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico come da domanda, come comunicato dal difensore del ricorrente con le note d’udienza del 26 aprile 2024 e confermato dalla documentazione depositata dall’INPS il 29 aprile 2024.
Su tale premessa, non sussiste più alcuna contestazione tra le parti in ordine alla spettanza del vantato diritto. La Corte rileva pertanto la presenza dei presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità nella prosecuzione del giudizio.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese avanzata dal ricorrente sulla base della soccombenza virtuale dell’Istituto, il Giudice la disattende. La decisione, infatti, non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda dedotta, poiché si limita a prendere atto della definizione amministrativa sopravvenuta.
Il Collegio valorizza la complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e il comportamento processuale delle parti. Assume rilievo decisivo il persistere, al momento della proposizione del ricorso, di difformi orientamenti giurisprudenziali, poi composti dalla sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite. Tale scenario esclude la configurabilità di una soccombenza virtuale imputabile all’Ente previdenziale.
In ragione di questi elementi la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. La pronuncia dichiara cessata la materia del contendere, con spese compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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