Estinzione per cessata materia del contendere nella resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 3 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. e dell’art. 142 c.g.c. Il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., di fissare il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva del comune di Matera. La richiesta riguardava un’agente contabile esterno del medesimo ente locale e prospettava, in caso di grave e ingiustificato inadempimento, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in ultimo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ove il conto fosse stato depositato o formato d’ufficio.
Con decreto n. 39/2020 del 15/05/2020 il giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’agente contabile, venuta a conoscenza del decreto in data 01/12/2020, ha trasmesso il conto dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018, unitamente alla contabile del bonifico attestante il riversamento delle somme. Il comune ha poi confermato la trasmissione del conto, debitamente parificato. Con istanza dell’11/12/2023 il P.M. ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto la cornice processuale del giudizio per resa di conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., esso è definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., fatta salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. A sostegno la sentenza richiama la giurisprudenza contabile delle Sezioni giurisdizionali per le Regioni Marche, Liguria, Umbria e Campania.
Il dato dirimente è fattuale: il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 39/2020. L’adempimento dell’agente contabile consuma l’interesse alla pronuncia richiesta dalla Procura e rende priva di oggetto la controversia.
Il collegio accoglie quindi la richiesta del P.M. e dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio. La pronuncia è coerentemente accompagnata dalla formula che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Resta fermo il distinguo operato dal giudice: la declaratoria di estinzione non esaurisce il controllo sulla regolarità del conto. Quest’ultimo rimane demandato al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Sul punto la sentenza richiama le Sezioni giurisdizionali per il Veneto e per la Campania.
Nota della Redazione
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