Cessazione della materia del contendere per sterilizzazione dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 254 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale, dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, ricalcoli la posizione del pensionato, sterilizzi il provvedimento impugnato e riconosca un credito in suo favore, provvedendo alla relativa liquidazione. L’interesse del ricorrente alla declaratoria di irripetibilità delle somme risulta in tal caso integralmente soddisfatto per effetto della condotta adempitiva dell’Amministrazione. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla condotta dell’Istituto che ha dato corso alla rideterminazione delle somme dovute.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione ai superstiti e di pensione di vecchiaia, nonché di redditi dominicali, impugnava il provvedimento di recupero emesso dall’INPS in data 29 luglio 2024, con il quale l’Ente comunicava il ricalcolo della pensione dal 1° marzo 2021 sulla base dei redditi dichiarati per l’anno 2021, contestando un pagamento superiore al dovuto per un importo lordo di euro 13.093,35, per effetto della trattenuta di cui all’art. 1, comma 41, legge Dini per gli anni dal 2021 al 2024. L’interessato assumeva la regolare denuncia di tutti i redditi percepiti e lamentava l’illegittimità della pretesa restitutoria, richiamando i principi in materia di indebito pensionistico connessi alla buona fede del percettore e al legittimo affidamento maturato per effetto del decorso del tempo.
Costituitosi in giudizio, l’INPS eccepiva che la contestazione era stata oggetto di nuovo calcolo da parte degli uffici della sede di Latina, poiché i dati comunicati in sede di domanda erano risultati errati. All’esito del ricalcolo era emerso un credito in favore del ricorrente, dal quale era stato detratto il debito risultante dalla verifica, con un conseguente credito residuo di euro 1.508,77, già restituito con la rata di dicembre 2025. L’Istituto concludeva pertanto per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama i principi consolidati in materia di indebito pensionistico, affermati dalle Sezioni riunite a partire dalla sentenza n. 7/2007/QM e ribaditi nelle successive pronunce n. 7/2011/QM, n. 16/2011/QM e n. 2/2012/QM. Tali pronunce hanno evidenziato la contrapposizione tra il diritto-dovere dell’Amministrazione di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio e la situazione giuridica di legittimo affidamento del pensionato in buona fede, fondata sull’assenza di dolo, sulla buona fede del percipiente e sul lungo decorso del tempo. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 2/2012/QM individua gli elementi rilevanti per la configurabilità dell’affidamento: il decorso del tempo, valutato anche in riferimento ai termini regolamentari e comunque al termine triennale ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata; le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento; il momento di conoscenza da parte dell’Amministrazione di ogni elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ritiene assorbente il tenore delle difese dell’Istituto resistente. L’INPS ha depositato prova dell’avvenuta sterilizzazione del provvedimento di recupero, conseguente a una serie di attività di verifica che hanno condotto all’accertamento di un credito in favore del ricorrente, liquidato sul cedolino di pensione del mese di dicembre 2025. La difesa dell’Istituto ha dedotto la sopravvenuta rideterminazione delle somme dovute, dando luogo a un credito in favore del pensionato, e ha asseverato l’avvenuta liquidazione del maggior importo.
La pretesa azionata dal ricorrente — volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme indebite — può ritenersi integralmente soddisfatta. La difesa della parte ricorrente ha concluso in senso conforme, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che la Corte dichiara. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, in ragione della condotta adempitiva dell’Istituto convenuto.
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Nota della Redazione
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