Divieto di modifica peggiorativa della pensione definitiva per sopravvenuta incapienza del fondo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 237 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ipotesi di revoca o modifica d’ufficio del provvedimento definitivo di pensione, disciplinate dagli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973, costituiscono un numerus clausus: al di fuori di esse non è consentita alcuna forma di autotutela. L’errore di calcolo, che l’istituto previdenziale assume ricorrente, è una specie dell’errore di fatto e presuppone che i dati pensionistici, erroneamente valutati, sussistessero già al momento della liquidazione definitiva. La sopravvenuta incapienza del fondo regionale, che imponga la rideterminazione della retribuzione accessoria, non integra alcuna fattispecie di revoca né è opponibile al pensionato, anche perché intervenuta oltre i termini dell’art. 205 cit.

Il Fatto

Una dirigente scolastica, collocata in quiescenza con decorrenza dal 1° settembre 2009, aveva ottenuto dall’INPS la liquidazione della pensione definitiva sulla base degli emolumenti, compresa la retribuzione di posizione e di risultato, effettivamente percepiti fino a quel momento. Successivamente, per effetto di nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici e della mancata integrazione del fondo regionale, l’amministrazione datoriale aveva rideterminato in senso peggiorativo le quote accessorie per gli anni 2007, 2008 e 2009. L’INPS, recependo il prospetto di riliquidazione, aveva d’ufficio ridotto il trattamento pensionistico già in godimento.

La Sezione giurisdizionale regionale aveva accolto il ricorso della pensionata, dichiarando illegittimo il provvedimento di decurtazione. L’INPS ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la violazione degli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo la ricorrenza di un errore di calcolo.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’Appello ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia verte, infatti, sul diritto del pensionato a non vedere modificato in pejus il trattamento di quiescenza già liquidato, e non sull’attribuzione degli emolumenti aggiuntivi, pacificamente documentati e non contestati dall’amministrazione. Si tratta dunque di materia tipicamente pensionistica.

Nel merito, la Corte ha ricondotto la vicenda alla disciplina dell’autotutela pensionistica. Gli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973 delineano un insieme compiuto e chiuso di casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio. Il citato art. 204 ammette la revoca o la modifica solo in presenza di errore di fatto, errore di computo dei servizi o di calcolo, rinvenimento di documenti nuovi o emissione su documenti riconosciuti falsi. Il successivo art. 205 fissa i rigidi termini per l’esercizio di tale potere.

La Corte ha escluso che la fattispecie possa ricondursi all’errore di calcolo, cui l’appellante aveva tentato di assimilarla. L’errore di calcolo, si legge, è una specifica ipotesi di errore di fatto e presuppone che i dati disponibili sussistessero già al momento della liquidazione definitiva. Nel caso concreto, invece, alcun errore era stato commesso nel 2009, avendo l’istituto calcolato il rateo sugli emolumenti effettivamente percepiti.

È stata piuttosto una sopravvenienza – la rideterminazione delle retribuzioni accessorie per la mancanza di risorse – a imporre la decurtazione. Tale evenienza avrebbe potuto, al più, essere ricondotta alla lettera c) dell’art. 204, ma non ricorrendo né la scoperta di nuovi documenti né una declaratoria di falsità, la sopravvenienza non è opponibile al dirigente già in quiescenza, essendo peraltro intervenuta oltre i termini di legge. La Corte richiama sul punto la consolidata giurisprudenza contabile (Sez. III centr. app. n. 412/2018 e n. 416/2018; Sez. I centr. app. n. 82/2019 e altre).

L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della novità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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