Attività extramoenia del dirigente medico e obbligo di riversamento dei compensi (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 59 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del dipendente pubblico di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per attività extralavorative, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, ricomprende anche le attività extraistituzionali radicalmente incompatibili con il regime di esclusività, e non soltanto gli incarichi in astratto autorizzabili ma non autorizzati in concreto. La previsione dell’obbligo di riversamento dei compensi relativi a incarichi non conferiti né previamente autorizzati si estende, per ragioni di coerenza sistematica e di ragionevolezza, alle prestazioni la cui autorizzazione è preclusa da incompatibilità assoluta. Il dirigente medico che ha optato per il regime di esclusività e per la libera professione intramuraria non può svolgere alcuna attività sanitaria a titolo non gratuito, con conseguente indebita percezione dell’indennità di esclusività in caso di violazione del sinallagma contrattuale. L’obbligo restitutorio va determinato al netto delle ritenute fiscali, in applicazione della regola dei vantaggi di cui all’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia di un presidio ospedaliero lombardo, contestandogli di aver esercitato, nel triennio 2020-2022, attività libero professionale non autorizzata in violazione del regime di intramoenia, con percezione di compensi non riversati all’amministrazione e indebita percezione dell’indennità di esclusività. Gli veniva inoltre addebitato di aver fatto processare presso il laboratorio dell’azienda ospedaliera pubblica esami citologici di pazienti visitate in studi privati, con impegnative recanti esenzione, e di aver visitato privatamente pazienti nell’ambulatorio ospedaliero.
Il convenuto non si è costituito nel giudizio contabile. Era stata depositata, il giorno prima dell’udienza, un’istanza di rinvio per impedimento del difensore, con riferimento anche a trattative in corso con l’azienda sanitaria per il pagamento spontaneo delle somme.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio. L’istanza non risultava riferibile al difensore del convenuto, non costituitosi nel giudizio, e in ogni caso l’impedimento dedotto non recava alcun riferimento all’impossibilità di farsi sostituire all’udienza, presupposto richiesto dall’art. 115 disp. att. c.p.c. secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4773 del 2012. Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di settore: l’opzione per il regime di esclusività e per la libera professione intramuraria comporta l’incompatibilità con lo svolgimento di attività libero professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. n. 662/1996, e l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, l’indennità di esclusività, previsto dall’art. 15-quater d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 42 CCNL 08.06.2000. L’art. 72, comma 7, l. n. 448/1998 vieta ai dirigenti che hanno optato per l’intramoenia di esercitare qualsiasi altra attività sanitaria non gratuita, salvo quelle rese per conto dell’azienda di appartenenza.
Il Collegio ha confermato il costante orientamento della Sezione, secondo cui l’ambito del divieto e del correlato obbligo di riversamento comprende anche le attività extraistituzionali assolutamente incompatibili, non soltanto gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto. Ha richiamato sul punto numerose pronunce della Sezione e di altre sezioni regionali, oltre a un conforme indirizzo del giudice amministrativo e civile. Il Collegio ha preso atto del diverso avviso espresso dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2025 del 25 gennaio 2025, che ha limitato l’obbligo di riversamento alle sole situazioni di incompatibilità relativa, ed ha ribadito il proprio motivato dissenso, segnalando la rimessione alle Sezioni riunite disposta dalla Seconda Sezione di Appello con ordinanza n. 7 del 19.3.2026.
In punto di fatto, il Collegio ha ritenuto comprovata l’attività extramoenia sulla base delle dichiarazioni delle pazienti, dei titolari degli studi medici e delle ammissioni rese dal convenuto in sede penale. Il danno da omesso riversamento è stato quantificato in €. 5.365,00, determinato presuntivamente essendo i compensi percepiti in nero. Il danno da indebita percezione dell’indennità di esclusività è stato rideterminato al netto delle ritenute fiscali, in applicazione della regola dei vantaggi, in €. 41.428,03. Il danno da indebito rimborso regionale dei pap test è stato confermato in €. 729,00; quello da mancata entrata per l’azienda ospedaliera è stato ridotto a €. 408,00. Le condotte sono state ascritte a titolo di dolo, con condanna complessiva del convenuto.
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Nota della Redazione
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