Divieto di modifica del presupposto impositivo nel corso del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4339 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il concessionario della riscossione non può modificare o integrare, in corso di giudizio, il presupposto della pretesa impositiva originariamente contenuto nell’avviso di accertamento. La rettifica che sostituisca all’omessa denuncia e al mancato versamento la diversa contestazione dell’infedele dichiarazione non costituisce una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione. La motivazione dell’atto impositivo delimita i confini della lite e garantisce al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, impedendo che le ragioni poste a base della pretesa siano integrate nella fase contenziosa.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui la concessionaria comunale, per conto del Comune, liquidava la somma dovuta per omessa denuncia e versamento della Tarsu in relazione agli anni di imposta 2008 e 2009, con riguardo al possesso di un opificio industriale.

La contribuente impugnava l’atto. Nel corso del giudizio di primo grado la concessionaria emetteva un secondo avviso, in rettifica del precedente, contestando per il solo anno 2009 l’infedele dichiarazione e riducendo la somma liquidata. La Commissione tributaria regionale, dato atto del giudicato formatosi sull’annualità 2008, riteneva sussistente il credito per il 2009 nel quantum rideterminato. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, comma 1, legge n. 241/1990 e 7, comma 1, legge n. 212/2000, lamentando che la concessionaria avesse modificato l’originaria pretesa sostituendo all’omessa denuncia la contestazione dell’infedele dichiarazione.

Il Collegio rileva che l’avviso originario era fondato sull’omessa denuncia e sul mancato versamento della tassa per il 2009 e che, in corso di giudizio, il provvedimento venne rettificato con altro avviso per infedele dichiarazione. Questa rettifica ha comportato una obiettiva modifica dei presupposti fattuali e giuridici della pretesa impositiva.

La Corte esclude che si tratti di una mera emendatio libelli: la contestazione dell’omessa dichiarazione è ontologicamente diversa da quella dell’infedele dichiarazione, poiché in questa ipotesi non assume rilievo l’omissione dell’obbligo dichiarativo, ma la sua erronea rappresentazione. Ne deriva l’introduzione di un nuovo tema di indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il concessionario non può modificare o integrare il presupposto della pretesa originariamente contenuta nell’accertamento, poiché è la motivazione a delimitare i confini della lite (Cass. n. 6103 del 2016). Le ragioni poste a base dell’atto impositivo non possono essere mutate durante la fase contenziosa, perché la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. L’obbligo di motivazione mira a garantire il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive, che non possono essere successivamente integrate. La Corte richiama inoltre Cass. Sez. T. n. 25945 del 2022, che a sua volta evoca Cass. n. 22003 del 2014, n. 6636 del 2016, n. 20251 e n. 990 del 2015.

Il ricorso è quindi accolto in relazione al primo motivo, che assorbe il secondo. La decisione impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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