Prescrizione e giudicato sui compensi trattenuti agli avvocati comunali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4684 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’amministrazione sui compensi professionali degli avvocati dipendenti, la determinazione del termine di prescrizione, decennale ex art. 2946 cod. civ. o quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ., dipende dalla cadenza della corresponsione delle competenze: se periodica ad anno o in termini più brevi, trova applicazione il termine breve. La sentenza di merito che non precisi i periodi delle trattenute, la decorrenza iniziale e finale del credito, l’esatta natura degli oneri previdenziali e la periodicità dei compensi non consente la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione e sul giudicato, e deve essere cassata con rinvio.
Il Fatto
Alcuni avvocati dipendenti di un Comune hanno agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme che l’amministrazione aveva trattenuto sui loro compensi professionali a titolo di contribuzione previdenziale e di IRAP. In primo grado il Tribunale aveva accolto in parte le domande; la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma, ha rigettato le pretese di alcuni ricorrenti e ha riconosciuto a uno solo di essi le retribuzioni rivendicate.
I lavoratori soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi. Il Comune e altri intimati sono rimasti tali. La questione centrale riguarda la qualificazione del credito azionato e il termine di prescrizione applicabile, oltre all’incidenza dei giudicati esterni richiamati dai ricorrenti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta il tema dell’unicità del processo di impugnazione: una volta notificata la prima impugnazione, le successive debbono proporsi in via incidentale nello stesso processo. Poiché entrambi i ricorsi risultano notificati nella medesima data, va considerato principale quello depositato per primo e incidentale quello depositato successivamente.
Si rileva inoltre che la sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti dei lavoratori che non hanno proposto ricorso. Sussiste un litisconsorzio facoltativo per riunione dei giudizi. La notificazione ex art. 332 cod. proc. civ. integra una mera litis denuntiatio, non una vocatio in ius; poiché il termine lungo di sei mesi è ampiamente decorso, non occorre ordinare la notifica ai lavoratori non ricorrenti.
Nel merito, il motivo del ricorso incidentale che denuncia contraddittorietà e insufficienza della motivazione è inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. il sindacato di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. Il motivo, inoltre, non coglie le rationes decidendi, basate sull’inapplicabilità dell’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 e sull’assenza di sanzione di nullità per la violazione dell’art. 4 del medesimo decreto. La sentenza è sorretta da ragioni autonome non impugnate, né il motivo censura le statuizioni sui principi di economicità ed efficacia.
Sono invece fondati i motivi relativi alla prescrizione e al giudicato. Dalla sentenza impugnata non si evince con chiarezza a quali periodi si riferiscano le pretese, né la decorrenza iniziale delle trattenute IRAP, né l’esatta natura degli oneri previdenziali, né la periodicità delle liquidazioni. L’art. 2946 cod. civ. fissa il termine decennale, mentre l’art. 2948, n. 4), cod. civ. prevede il termine quinquennale per quanto deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi: la cadenza delle competenze è dunque dirimente. Va altresì verificata l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ. in relazione all’actio iudicati e l’effetto del giudicato esterno, i cui estremi non sono riportati.
La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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