Nullo il divieto di ritorno nel Comune se la durata è indeterminata (TAR Toscana n. 1218 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La durata del divieto di ritorno nel Comune di residenza o dimora abituale costituisce elemento essenziale della misura di prevenzione personale, e deve essere determinata in modo certo e non ambiguo. Se il provvedimento non specifica se il periodo indicato si riferisce a mesi o ad anni, la durata resta indeterminata e indeterminabile. Ne consegue la nullità strutturale del provvedimento per mancanza di un elemento essenziale, riconducibile all’ipotesi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. L’indeterminatezza della durata va valutata anche in ragione dell’incidenza della misura sulla libertà di locomozione dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Firenze gli aveva imposto di non fare ritorno nel Comune di Palazzuolo sul Senio per la durata di “tre”, senza ulteriore specificazione. Il provvedimento era stato adottato su proposta dell’Arma dei Carabinieri, per avere il ricorrente partecipato a un raduno musicale non autorizzato tenutosi nel marzo 2025 all’interno di una cava, con conseguente deferimento per invasione di terreni o edifici. Tenuto conto di alcuni precedenti di polizia e di una sanzione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, la Questura aveva inserito l’interessato nella categoria di cui all’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011.

Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità del provvedimento per l’omessa indicazione della durata del divieto. In via subordinata ha contestato la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sostenendo di non avere partecipato al raduno. L’amministrazione resistente si è costituita con atto formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo assorbente della nullità. Il testo del provvedimento imponeva di non fare ritorno nel Comune “per la durata di TRE”, senza indicare se la parola si riferisse ai mesi o agli anni. La durata della misura restava così indeterminata e indeterminabile.

Il giudice amministrativo ha ricondotto tale vizio alla mancanza di un elemento essenziale del provvedimento, disciplinata dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990. La motivazione chiarisce che l’ipotesi di mancanza degli elementi essenziali è equiparabile a quella in cui detti elementi siano indeterminati o indeterminabili: la nullità strutturale non discende quindi solo dall’assenza, ma anche dall’incertezza del contenuto necessario.

La durata del divieto deve essere stabilita con certezza e senza margini di ambiguità, alla luce del paradigma normativo di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio ha valorizzato, in particolare, l’incidenza della misura sulla libertà di locomozione dell’interessato, che impone un livello di determinatezza particolarmente rigoroso del precetto.

Accertato il vizio, il ricorso è stato accolto e il provvedimento è stato dichiarato nullo. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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