Il silenzio inadempimento sull’autorizzazione unica per impianti BESS impone di provvedere (TAR Molise n. 295 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento del termine perentorio di conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, termine fissato in sessanta giorni per i progetti non soggetti a valutazione di impatto ambientale, determina l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e l’obbligo di provvedere con atto espresso. Il silenzio serbato integra la fattispecie del silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente declaratoria giudiziale dell’obbligo di provvedere. La mole di lavoro o le difficoltà organizzative interne non legittimano la permanenza sine die del procedimento in stato di sospensione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia (BESS), non soggetto alle procedure di VIA. Dopo la convocazione della Conferenza di Servizi, senza che il procedimento si concludesse nel termine di legge, la società proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo la fissazione di un termine per provvedere.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, il Collegio ha affermato la propria giurisdizione in base alla regola di cui all’art. 13, comma 1, c.p.a. La circostanza che l’energia immessa in rete possa avere impatti extraregionali non è dirimente, poiché l’effetto diretto del provvedimento autorizzatorio richiesto è limitato alla realizzazione dell’impianto nel territorio della Regione.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che, essendo l’impianto BESS stand-alone esentato dalle procedure di VIA, il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo era di sessanta giorni, decorrenti dalla convocazione della Conferenza di Servizi. Tale termine risultava ampiamente decorso senza l’adozione di alcun atto espresso, configurandosi il silenzio inadempimento dell’Amministrazione.
La circostanza che attività istruttorie fossero state compiute dopo il deposito del ricorso non elide l’inerzia, essendo intervenute oltre i termini di conclusione del procedimento. Il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale per cui il superamento del termine determina l’illegittimità dell’inerzia e impone l’adozione di un provvedimento espresso, principio applicabile a fortiori al procedimento di Autorizzazione Unica, caratterizzato da un termine ancora più compresso per i progetti non soggetti a VIA.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per la definizione del procedimento, non procedendo alla nomina del commissario ad acta, riservandosi di provvedere in caso di persistente inerzia.
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Nota della Redazione
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