Obsolescenza della macchina operatrice e analogia nel bando INAIL ISI 2022 (TAR Campania n. 190 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione di un’attrezzatura accessoria di più recente immissione sul mercato a un trattore agricolo pacificamente obsoleto non fa venir meno l’obsolescenza della macchina complessivamente considerata ai fini dell’avviso pubblico ISI 2022. Le prescrizioni dell’allegato 1.1 all’avviso non contemplano siffatta ipotesi e non prevedono che il trattore perda il proprio carattere obsoleto per effetto dell’abbinamento. L’accessorio deve quindi valutarsi secondo un’ottica funzionale, prevalendo il trattore per la pluralità di impieghi anche senza l’attrezzatura. Sussiste, inoltre, l’analogia di tipo tra macchina da sostituire e macchina da acquistare, complessivamente considerate, quando coincidono denominazione generica, funzioni e caratteristiche tecniche, non richiedendo la lex specialis l’identità tra i mezzi.
Il Fatto
Una società operante nella decespugliazione di strade e nella manutenzione del verde pubblico ha presentato domanda di finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico ISI 2022 dell’INAIL, procedura valutativa a sportello, per sostituire un trattore agricolo immatricolato nel 1996, allestito con decespugliatore ventrale, con un nuovo mezzo allestito a macchina operatrice.
All’esito della verifica tecnico-amministrativa, l’INAIL ha comunicato il mancato superamento della fase di cui all’art. 19 dell’avviso, ritenendo non obsoleto il complesso trattore-più-braccio e non analoghi i due mezzi. La società ha impugnato il provvedimento finale e gli atti presupposti davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la necessità di integrare il contraddittorio, poiché l’art. 4 dell’avviso esclude ulteriori scorrimenti o redistribuzioni dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, nei quali la ricorrente era collocata.
Il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, è stato respinto. L’Amministrazione non ha un onere di analitica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione sintetica. Nel provvedimento finale l’INAIL ha replicato alle osservazioni e non ha introdotto un impianto motivazionale autenticamente nuovo, limitandosi a sviluppare per chiarezza argomenti già esposti nel preavviso di rigetto.
Il secondo motivo è stato accolto ed è risultato idoneo a caducare il primo pilastro motivazionale. La tesi dell’INAIL, secondo cui l’insieme trattore-braccio non sarebbe obsoleto per la più recente immissione in commercio dell’accessorio, non trova supporto nella lex specialis e contrasta con la ratio dell’avviso. Il trattore presenta preponderanza funzionale: può essere impiegato senza la decespugliatrice per molteplici attività e con altri accessori. Diversamente, un qualsiasi accessorio recente basterebbe a sottrarre il veicolo all’obsolescenza anche quando non ne abbia migliorato la sicurezza. Del resto lo stesso Istituto ha ammesso l’obsolescenza del trattore, immesso sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998, requisito richiesto dall’allegato 1.1.
Anche il terzo motivo è stato accolto, con caduta del secondo pilastro. L’allegato 1.1, par. 5 dell’art. 3, richiede l’analogo tipo e l’allestimento equivalente. Le risposte ai quesiti 10 e 11 chiariscono che l’analogia va valutata sulla base di denominazione generica, funzioni e caratteristiche tecniche, senza pretendere l’identità tra i mezzi. Il carattere saltuario dell’allestimento non esclude che la ricorrente abbia svolto la stessa funzione perseguita con il nuovo macchinario. Sussiste dunque l’analogia richiesta, risultando la domanda coerente con l’obiettivo di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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