Divieto di transito ai mezzi agricoli pesanti e bilanciamento degli interessi (TAR Lombardia n. 761 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in materia di circolazione stradale devono avere un termine finale, esplicito o implicito, ovvero una clausola di riesame. Tuttavia, le misure che limitano il transito di determinate categorie di utenti si qualificano normalmente come regolazione del traffico fondata sull’art. 6, comma 4-bis, cod. strada, e in quanto tali non richiedono un termine finale. Quando la regolazione restrittiva trasforma la strada in bene scarso ed esclude una parte degli utilizzatori, essa integra un sistema autorizzatorio implicito, subordinato alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale, coerente con i principi proconcorrenziali della dir. 2006/123/CE, recepiti dal d.lgs. n. 59/2010. Il provvedimento deve rispettare i canoni di proporzionalità ed equo riparto del sacrificio, valutando le esternalità trasferite sui territori limitrofi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola con sede principale in un Comune e un’unità locale in un altro, attraversa con mezzi agricoli pesanti il territorio di un terzo Comune per raggiungere la propria unità produttiva. Il sindaco di quest’ultimo ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente che vieta il transito ai mezzi agricoli di massa superiore a 10 tonnellate su un tratto di strada di circa 1.200 metri, escludendo dal divieto le aziende agricole frontiste.
Il provvedimento si fonda su una relazione di sopralluogo che segnala la ridotta larghezza della carreggiata, i ribaltamenti verificatisi nei fossi irrigui, i microcedimenti del manto stradale e la compresenza domenicale estiva di ciclisti e pedoni. Il ricorrente impugna l’ordinanza deducendo l’assenza dei presupposti emergenziali, la mancanza di un termine finale, la disparità di trattamento rispetto alle aziende frontiste e l’inutile aggravio di costi aziendali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riordina le censure e affronta in via preliminare la natura del potere esercitato. Le ordinanze contingibili e urgenti devono avere un termine finale, espresso o desumibile dalla transitorietà della situazione. Esse possono perseguire una finalità sperimentale, ma in tal caso richiedono una clausola di riesame, assente nel provvedimento impugnato.
Nella materia della circolazione stradale, tuttavia, le misure presentate come emergenziali si qualificano spesso come regolazione del traffico ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, cod. strada, che consente limitazioni anche permanenti in relazione alle caratteristiche strutturali della strada. Una simile regolazione non esige un termine finale.
Il passaggio da misura emergenziale a disciplina ordinaria impone però un onere motivazionale crescente, orientato al bilanciamento degli interessi. Quando il pericolo non è attuale, il riferimento della motivazione diventa la posizione dei soggetti che utilizzano la strada per attività economiche. L’esclusione di una parte degli utilizzatori configura una limitazione dell’iniziativa economica privata e un sistema autorizzatorio implicito, che il diniego deve giustificare con un motivo imperativo di interesse generale.
La tutela degli utenti deboli della strada costituisce fine legittimo e motivo imperativo di interesse generale. Esso non opera però quando il divieto non serve realmente l’interesse pubblico e diventa inutilmente discriminatorio. L’esclusione delle aziende frontiste concentra i disagi sui mezzi che attraversano il territorio comunale: il semplice spostamento delle esternalità negative sui Comuni vicini non integra un motivo imperativo, e anzi aggrava i costi per i soggetti coinvolti.
La relazione tecnica prodotta dal ricorrente dimostra che i percorsi alternativi intercettano più luoghi affollati, maggior traffico e consumi superiori di carburante. Il divieto trasferisce altrove il problema della sicurezza in forma aggravata e incrementa l’inquinamento. Inoltre, il divieto non rispetta il principio di proporzionalità, per il disaccoppiamento tra lo scopo dichiarato e la relazione di sopralluogo, che riferisce la presenza di pedoni e ciclisti alle sole domeniche estive. Il divieto è pertanto giustificabile la domenica e nei giorni festivi, mentre l’estensione al sabato è rimessa a una nuova valutazione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.