Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione estero (TAR Lazio n. 234 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra la fattispecie del silenzio inadempimento la condotta dell’Amministrazione che, a fronte di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, non emani alcun provvedimento entro i termini di legge. La presentazione della domanda e la scadenza del termine senza pronuncia dell’Amministrazione sono presupposti necessari e sufficienti per fondare l’obbligo di provvedere. Nel riconoscimento delle qualifiche professionali, al termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 si somma quello specifico di tre mesi fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, con possibile estensione a quattro mesi in caso di richieste di integrazione documentale. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con atto espresso e, per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 18 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Decorso il termine di legge senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e per la conseguente condanna a provvedere.

L’interessata ha dedotto l’impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico in ragione della mancata conclusione del procedimento. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto che per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati: a fronte della domanda del 18 aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata.

Il Tribunale individua il quadro normativo di riferimento nella legge n. 241 del 1990, che fissa il termine generale di trenta giorni, e nel d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con proprio provvedimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni.

Da tale coordinamento il Collegio deduce che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta di integrazioni. Nel caso di specie il Ministero è rimasto inerte rispetto all’obbligo di provvedere, non risultando richieste di integrazione della domanda. Si perfeziona pertanto l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.

Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, mediante emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà entro ulteriori 90 giorni. Nel compimento del procedimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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