Attività extraistituzionale non autorizzata del docente medico a tempo pieno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 34 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il docente universitario a tempo pieno e medico dipendente in regime di esclusività che svolga attività libero professionale non occasionale senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza è tenuto a riversare all’Ente i compensi percepiti, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, al lordo delle ritenute fiscali, come affermato dalle Sezioni Riunite n. 13/QM/2021. La consulenza liberamente esercitabile ex art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 esige un contenuto di scientificità, non essendo sufficiente la qualificazione formale della prestazione. In tema di prescrizione, l’occultamento doloso del danno ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 può realizzarsi con condotta meramente omissiva e il termine decorre dalla scoperta effettiva del pregiudizio, non dalla mera conoscibilità astratta né dall’avvio del procedimento disciplinare.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio un medico, professore associato a tempo pieno presso un Ateneo e dipendente con rapporto di esclusività di un’Azienda ospedaliera universitaria, contestandogli il danno patrimoniale arrecato all’Università per lo svolgimento, dal 2013 al 2016, di attività libero professionale non autorizzata. Il pregiudizio era articolato in due voci: il mancato riversamento dei compensi conseguiti, pari a Euro 299.136,22, e una quota di indennità di esclusività di Euro 14.753,60 percepita a seguito di un accordo transattivo.

Il convenuto ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per difformità rispetto all’invito a dedurre, la prescrizione quinquennale e, nel merito, il difetto di dolo e colpa grave, sostenendo che si trattava di consulenze occasionali legittimamente svolte. Ha inoltre censurato il computo degli importi e prospettato una questione di legittimità costituzionale sul riversamento al lordo delle imposte.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’eccezione di nullità della citazione. Gli elementi di fatto e di diritto sono stati esposti in modo speculare nell’invito e nell’atto introduttivo, senza mutazione ontologica dei fatti costitutivi. Richiamando SS.UU. civili n. 8077/2012, il Collegio ha ricordato che la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. ricorre solo quando il petitum o la causa petendi siano del tutto omessi o assolutamente incerti. La mancata indicazione di due beneficiari nell’invito non incide sul nucleo essenziale della pretesa, già desumibile dalla segnalazione di danno richiamata.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha accolto la tesi della Procura. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 posticipa la decorrenza alla scoperta del danno in caso di occultamento doloso, che può realizzarsi anche con un comportamento omissivo, purché il dipendente sia titolare di un obbligo giuridico di informare. Le dichiarazioni rese dal convenuto nel 2014 sono state valutate come reticenti e fuorvianti, avendo egli omesso di rappresentare l’entità delle prestazioni. Il termine decorre pertanto dal 28.06.2023, data della segnalazione di danno della Guardia di Finanza, poiché solo tramite i controlli incrociati è emerso il quadro completo delle attività.

Nel merito, la Sezione ha ribadito che l’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 consente la libera consulenza solo se di contenuto scientifico. Diversamente opinando, il divieto del comma 9 sarebbe eluso. Nel caso concreto, le prestazioni sono risultate prestazioni mediche tipiche, continue e systematiche, con possesso di partita IVA e utilizzo di strutture sanitarie private, come già accertato dal Cons. Stato n. 4927/2021. L’archiviazione in sede penale è irrilevante, vigendo nel giudizio contabile il criterio del più probabile che non.

La Sezione ha infine respinto la questione di legittimità costituzionale sul riversamento al lordo delle imposte, ribadendo il principio delle SS.RR. n. 13/QM/2021, e ha confermato l’irripetibilità dell’indennità di esclusività per violazione del sinallagma, non potendo la transazione intervenuta con l’Ateneo incidere sulle prerogative del Pubblico Ministero contabile. Il convenuto è stato condannato al pagamento di Euro 313.889,82 a titolo di dolo, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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