Obbligo di resa del conto per le riscossioni dematerializzate degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 181 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve comprendere tutte le entrate comunque riscosse nell’esercizio, indipendentemente dalle modalità di pagamento. L’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 individua la fattispecie dell’agente contabile in tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico, nozione che ricomprende la mera disponibilità del denaro e non la sola materiale detenzione. Ne deriva l’improcedibilità del conto che descriva unicamente la gestione in contanti e ometta le operazioni dematerializzate.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso da un agente della riscossione dei diritti sulle lampade votive di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato ha investito il Collegio di una questione preliminare: se i dati contabili depositati, privi dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, fossero sufficienti ad assolvere l’obbligo di resa del conto ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c.
L’ente aveva rappresentato che la rendicontazione riguardava esclusivamente le somme riscosse per contanti. L’agente contabile, costituitosi, ha sostenuto di avere rendicontato tutti i movimenti del proprio incarico e di avere, di concerto con l’amministrazione, rielaborato il conto per l’esercizio 2021, concludendo per la regolarità della gestione e per il proprio discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che impone la resa del conto e assoggetta alla giurisdizione contabile il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico. La norma delinea una fattispecie soggettiva ampia, estesa a chiunque, a qualsiasi titolo, abbia disponibilità di risorse pubbliche.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di maneggio di danaro pubblico. Non si tratta di materiale detenzione, ma di disponibilità del denaro: essa sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di riscossione. La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA, bonifico bancario e altre modalità dematerializzate, osservando che una lettura restrittiva sottrarrebbe al giudizio di conto intere gestioni.
L’agente contabile, si legge, è tenuto alla resa del conto per l’intera gestione, anche dematerializzata, perché dispone del denaro versato dal contribuente in piena autonomia, pur senza apprensione materiale, ed è titolare di ciascuna operazione contabile che cura dall’inizio alla fine. I conti della riscossione devono pertanto mostrare il completo esame di tutte le attività dell’esercizio di riferimento.
Il Collegio enuncia quindi una casistica applicativa. Sono procedibili i conti attestanti che tutte le riscossioni dell’esercizio sono avvenute unicamente per contanti. Sono regolari, con saldo finale pari a zero, i conti attestanti l’assenza di riscossioni, in contanti o con strumenti telematici. Sono improcedibili i conti che attestano la riscossione in contanti solo per una parte dell’esercizio e non i pagamenti dematerializzati del restante periodo, nonché quelli che attestano pagamenti unicamente dematerializzati.
Applicando tali criteri, il conto giudiziale oggetto del giudizio è dichiarato improcedibile, poiché rappresenta solo la parte in contanti della gestione. Il secondo conto, omnicomprensivo della gestione in contanti e di quella dematerializzata, è ordinato in trasmissione alla segreteria del settore conti per l’apertura di un nuovo conto giudiziale ai fini della dovuta revisione. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Nota della Redazione
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