Trattamento speciale art. 93 d.p.r. 1092/1973 decorre dalla domanda tardiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 242 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento speciale previsto dall’art. 93, commi da 1 a 3, d.p.r. n. 1092/1973 spetta alla vedova e agli orfani del dipendente deceduto per fatti di servizio per la durata di tre anni dal decesso del dante causa. Se la relativa domanda è presentata oltre due anni dalla morte del dante causa, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla morte. La decorrenza non può dunque essere anticipata al momento del decesso, trovando applicazione il comma 2 dell’art. 93, in coerenza con il criterio generale fissato dall’art. 191, d.p.r. n. 1092/1973 per le liquidazioni a domanda.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi del dante causa deceduto per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, hanno chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato indiretto di prima categoria, tabella A. La CMO di Roma aveva ascritto l’infermità alla prima categoria e il Ministero della difesa, con decreto del 12 aprile 2017, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.

Con istanze del marzo 2017 i ricorrenti avevano chiesto all’Inps il trattamento. L’Istituto ha liquidato la pensione solo dopo il ricorso, il 17 aprile 2019, applicando gli importi sulla rata di luglio 2019. I ricorrenti hanno contestato la mancata corresponsione degli arretrati e, in particolare, la decorrenza del trattamento speciale, che assumevano dovuto dal momento del decesso del dante causa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato due profili. Quanto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto, ha dichiarato la fondatezza del ricorso, riconosciuta dallo stesso Istituto previdenziale che vi aveva provveduto dopo la proposizione del ricorso.

Quanto al trattamento speciale, la Corte ha respinto la prospettazione attorea. L’art. 93, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 attribuisce alla vedova e agli orfani minorenni un trattamento di importo pari a quello della pensione di prima categoria per tre anni dal decesso. Il comma 2 prevede che, se la domanda è presentata dopo due anni dalla morte del dante causa, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni.

La Corte ha applicato il criterio in coerenza con l’art. 191, d.p.r. n. 1092/1973, che per le liquidazioni a domanda fissa l’effetto dal mese successivo alla presentazione quando la domanda giunge oltre due anni dal sorgere del diritto. Poiché il decesso è avvenuto in data 11 maggio 2014 e le istanze sono state presentate il 15 e 24 marzo 2017, il termine biennale era superato.

Il trattamento è stato pertanto correttamente riconosciuto dal mese successivo alla domanda, marzo 2017, e corrisposto fino a giugno 2017, per il periodo restante rispetto al compimento del triennio dal decesso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Sez. Veneto, sent. n. 147/2023. L’integrale compensazione delle spese è stata disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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